Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3710). ↩
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Dans la décision citée, la caisse de compensation relève que l’omission, par le service communal AVS, d’annoncer le divorce doit être qualifiée d’erreur du service communal; ce service est qualifié dans la décision d’organe de la caisse (art. 115 RAVS). Cet élément a été retenu en procédure comme pertinent pour la question d’une créance en restitution.
“-) sulla base di 44 anni di contribuzione e di un reddito annuo medio determinante di Fr. 65'964.-. La nuova prestazione ha portato la Cassa di compensazione a richiedere la restituzione di Fr. 11'427.- versati dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022. 1.4. Con decisione su opposizione del 2 maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione cautelativa del 22 marzo 2022 (doc. C) dell'assicurato, allora patrocinato dall'avv. __________, poi completata il 25 aprile 2022 (doc. D). L'amministrazione ha fatto valere che, poiché la rendita è stata versata sulla base di una decisione errata visto che non ha effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del divorzio del 2018, e dato che la correzione riveste una notevole importanza, l'interessato è tenuto a restituire quanto ha percepito di troppo. Quanto alla perenzione sollevata dall'opponente, la Cassa ha precisato che l'errore dell'Agenzia comunale AVS, che è un organo della Cassa (art. 115 OAVS), è stato commesso nel 2018 quando non le ha comunicato il divorzio dell'assicurato, avendo essa continuato a versargli la medesima prestazione senza invece ricalcolarla. È solo con la richiesta di splitting inoltrata dalla ex moglie che l'amministrazione è venuta a conoscenza del cambiamento di stato civile e della presenza di un errore nel calcolo della rendita assegnata all'assicurato il 12 luglio 2017. Inoltre la Cassa ha osservato che la richiesta di condono potrà essere evasa soltanto alla crescita in giudicato della decisione di restituzione. Da ultimo, l'amministrazione ha respinto la richiesta di proroga dell'interessato per potere acquisire l'incarto degli assegni familiari e quindi completare l'opposizione, giacché le eventuali informazioni ivi contenute non modificherebbero la decisione, avendo i due Servizi competenze specifiche e ben definite che si differenziano le une dalle altre. Pertanto, le informazioni che l'assicurato ha eventualmente fornito al Servizio degli assegni familiari non sono scambiate automaticamente con il Servizio rendite e indennità.”
“-) sulla base di 44 anni di contribuzione e di un reddito annuo medio determinante di Fr. 65'964.-. La nuova prestazione ha portato la Cassa di compensazione a richiedere la restituzione di Fr. 11'427.- versati dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022. 1.4. Con decisione su opposizione del 2 maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione cautelativa del 22 marzo 2022 (doc. C) dell'assicurato, allora patrocinato dall'avv. __________, poi completata il 25 aprile 2022 (doc. D). L'amministrazione ha fatto valere che, poiché la rendita è stata versata sulla base di una decisione errata visto che non ha effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del divorzio del 2018, e dato che la correzione riveste una notevole importanza, l'interessato è tenuto a restituire quanto ha percepito di troppo. Quanto alla perenzione sollevata dall'opponente, la Cassa ha precisato che l'errore dell'Agenzia comunale AVS, che è un organo della Cassa (art. 115 OAVS), è stato commesso nel 2018 quando non le ha comunicato il divorzio dell'assicurato, avendo essa continuato a versargli la medesima prestazione senza invece ricalcolarla. È solo con la richiesta di splitting inoltrata dalla ex moglie che l'amministrazione è venuta a conoscenza del cambiamento di stato civile e della presenza di un errore nel calcolo della rendita assegnata all'assicurato il 12 luglio 2017. Inoltre la Cassa ha osservato che la richiesta di condono potrà essere evasa soltanto alla crescita in giudicato della decisione di restituzione. Da ultimo, l'amministrazione ha respinto la richiesta di proroga dell'interessato per potere acquisire l'incarto degli assegni familiari e quindi completare l'opposizione, giacché le eventuali informazioni ivi contenute non modificherebbero la decisione, avendo i due Servizi competenze specifiche e ben definite che si differenziano le une dalle altre. Pertanto, le informazioni che l'assicurato ha eventualmente fornito al Servizio degli assegni familiari non sono scambiate automaticamente con il Servizio rendite e indennità.”
Selon la décision citée rendue dans le canton du Tessin, il n’existe, pour les agences communales de l’AVS du canton, aucune base légale qui les qualifierait d’«organe de la caisse de compensation» ou qui leur attribuerait expressément l’obligation d’annoncer à la caisse de compensation les modifications relatives à la situation personnelle des assurés. En conséquence, selon cette décision, les omissions de telles agences ne constituent pas automatiquement une erreur imputable à la caisse de compensation.
“Tuttavia, i compiti indicati all'art. 6 del predetto Decreto legislativo risultano essere, almeno parzialmente, dei compiti obsoleti, non più attuali, che non rispecchiano la reale situazione e quindi le attività che le Agenzie comunali AVS svolgono effettivamente. La maggior parte di questi compiti sono rimasti solo teorici, mentre nella pratica i dipendenti delle Agenzie comunali AVS si occupano di altre mansioni. Un aggiornamento di questi compiti sarebbe perciò auspicabile, cosicché l'attività concretamente svolta dalle Agenzie comunali AVS ticinesi sia debitamente supportata da una norma legale. Nella fattispecie, benché la Cassa di compensazione abbia riconosciuto, nella decisione impugnata, che "l'errore dell'agenzia comunale AVS di __________ (organo della Cassa; cfr. art. 115 OAVS) è stato commesso nel 2018 quando non ha portato a conoscenza della Cassa il fatto che l'assicurato avesse divorziato" (doc. A punto 4.1), a differenza che nel Canton Berna, non v'è qui alcuna base legale che qualifichi le Agenzie comunale AVS in Ticino come "organo della Cassa cantonale di compensazione". Neppure v'è un'attribuzione, fra le varie mansioni, che dette Agenzie debbano comunicare alla Cassa cantonale di compensazione le modifiche personali degli assicurati. Così stando le cose, non si può pertanto concludere che vi sia stato un errore da parte dell'Agenzia comunale AVS nel non avere informato la Cassa di compensazione dell'avvenuto divorzio dell'assicurato. Da quanto precede discende che l'omissione, da parte dell'Agenzia comunale AVS, di notificare alla Cassa CO 1 la comunicazione avuta dal controllo abitanti del Comune (e non direttamente dall’assicurato) dell’avvenuto divorzio del ricorrente appena ne è venuta a conoscenza il 2 agosto 2018, non neutralizza la violazione dell'obbligo di informare commessa dall'assicurato.”
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