La valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera estimée par la caisse de compensation dans chaque cas et selon les circonstances.
10 commentaries
RAVS art. 13 n. 10 Lorsque le salarié bénéficie régulièrement d’un hébergement gratuit, il s’agit d’un autre revenu en nature. Selon le numéro marginal 2078, il convient de distinguer entre une mise à disposition «uniquement pour le salarié» et une mise à disposition «pour toute la famille»; on est en présence de la seconde hypothèse lorsque plus d’une pièce est mise à la disposition du salarié.
“Accertato che gli interessati nel periodo determinante soggiornavano regolarmente in Svizzera tedesca da martedì a venerdì, la Cassa ha ripreso fr. 14'790 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 2 e fr. 6'090 nel 2019 (dal mese di giugno) e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 1. Ciò anche sulla base della STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014. 2.6. Per l'art. 7 lett. f OAVS le prestazioni in natura regolari costituiscono salario determinante. A norma dell’art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l’articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 3.50, pranzo fr. 10.-, cena fr. 8.- e alloggio fr. 11.50. Secondo l’art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze. Il marg. n. 2078 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= marg. 2062 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) prevede in particolare che è considerato reddito in natura di altra specie, se regolare, l’assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia, rispettivamente per il partner registrato. Quest’ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più di un locale. Ai sensi del marg. n. 2080 DSD nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= 2064 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione del salariato e quest’ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo dev’essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si discosta molto dal valore locativo usuale di quella località.”
Les prestations régulières sous une autre forme (avantages en nature d'un autre genre) relèvent de l'art. 13 RAVS et doivent être prises en compte pour la détermination du salaire déterminant; la caisse de compensation en apprécie la valeur au cas par cas. Selon la pratique, la mise à disposition régulière et gratuite d'un logement (au seul profit du salarié ou pour toute la famille) est réputée constituer un tel avantage en nature d'un autre genre. En revanche, les prestations en nature occasionnelles ne font pas partie du salaire déterminant. Les sources opèrent également une distinction par rapport à la nourriture et au logement au sens de l'art. 11 RAVS.
“Regelmässige Naturalleistungen gehören zum massgebenden Lohn; es handelt sich dabei um Bruttobeträge. Die AHVV unterscheidet zwischen Verpflegung und Unterkunft (Art. 11 AHVV) und anders geartetem Naturaleinkommen (Art. 13 AHVV; vom Bundesamt für Sozialversicherungen herausgegebene Wegleitung über den massgebenden Lohn in der AHV, IV und EO, WML, Stand: 1. Januar 2015, Rz. 2052). Gelegentliche Naturalleistungen gehören dagegen nicht zum massgebenden Lohn. Als solche gelten namentlich die unentgeltliche Abgabe von Erzeugnissen des Betriebes, welche die Arbeitnehmenden sonst nicht oder nicht im gleichen Masse anschaffen würden (WML Rz. 2054).”
“Accertato che gli interessati nel periodo determinante soggiornavano regolarmente in Svizzera tedesca da martedì a venerdì, la Cassa ha ripreso fr. 14'790 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 2 e fr. 6'090 nel 2019 (dal mese di giugno) e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 1. Ciò anche sulla base della STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014. 2.6. Per l'art. 7 lett. f OAVS le prestazioni in natura regolari costituiscono salario determinante. A norma dell’art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l’articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 3.50, pranzo fr. 10.-, cena fr. 8.- e alloggio fr. 11.50. Secondo l’art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze. Il marg. n. 2078 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= marg. 2062 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) prevede in particolare che è considerato reddito in natura di altra specie, se regolare, l’assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia, rispettivamente per il partner registrato. Quest’ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più di un locale. Ai sensi del marg. n. 2080 DSD nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= 2064 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione del salariato e quest’ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo dev’essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si discosta molto dal valore locativo usuale di quella località.”
La caisse de compensation évalue au cas par cas la valeur des avantages en nature de logement ou de véhicule fournis par l’employeur. Pour cette évaluation, elle se réfère, dans la mesure du possible, aux barèmes correspondants du droit fiscal direct fédéral ou cantonal.
“2062 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) prevede in particolare che è considerato reddito in natura di altra specie, se regolare, l’assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia, rispettivamente per il partner registrato. Quest’ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più di un locale. Ai sensi del marg. n. 2080 DSD nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= 2064 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione del salariato e quest’ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo dev’essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si discosta molto dal valore locativo usuale di quella località. In una sentenza del 13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del salario determinante ai sensi dell’art. 13 OAVS. Nella misura in cui il vantaggio concesso al proprio dipendente costituisce una parte della sua rimunerazione, non vi è alcun motivo per non calcolare i contributi sulla base effettiva del vantaggio conseguito. Con sentenza del 7 settembre 1988, pubblicata in RCC 1989 pag. 405 e seguenti, l’Alta Corte ha stabilito che il valore della messa a disposizione gratuita da parte del datore di lavoro di un appartamento, come pure il valore dell’utilizzazione di un’automobile a scopi privati costituiscono salario determinante quali prestazioni in natura aventi carattere regolare. Nel caso giudicato dall’allora TFA una squadra di pallacanestro metteva gratuitamente a disposizione dei suoi giocatori stranieri i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento di 5 locali e mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il materiale della squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all’anno dal giocatore e la cui locazione ammontava a fr.”
“Or comme discuté ci-avant, cette relation relève largement du contrat de travail au regard du lien dépendance supporté par W.________ à l’égard de la recourante. Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d'une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, de sorte que c'est à juste titre que la Caisse a refusé de reconnaître à W.________ le statut d'indépendant pour le travail qu’il a déployé auprès K.________ Sàrl. 5. Cela étant dit, reste à examiner les décomptes de cotisation, étant relevé que la recourante se limite à contester la part privée prise en considération pour l’utilisation de véhicules d’entreprise à titre privé et sans contrepartie par T.________. a) Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe en particulier les prestations en nature ayant un caractère régulier (art. 5 al. 2 LAVS et art. 7 let. f RAVS). La remise d’un véhicule de société à des fins privées est considérée comme un revenu en nature d’un autre genre au sens de l’art. 13 RAVS (2078 DSD). La valeur d’un tel revenu en nature d’un autre genre doit être estimée dans chaque cas par la caisse de compensation, qui se fondera, dans la mesure du possible, sur les taux correspondants prévus par la législation de l’impôt fédéral direct ou par le droit fiscal cantonal, pour autant que certains taux n’aient pas déjà été fixés par la CNA. Les caisses de compensation évaluent l’utilisation à des fins privées de la voiture de société de manière identique aux autorités fiscales (2079 DSD). b) En l’occurrence, la Caisse a estimé qu’il convenait de prendre en considération un montant de 1'867 fr. à titre de part privée pour l’utilisation à des fins privées, sans contrepartie, du véhicule Mercedes-Benz C 63 AMG par T.________ durant l’année 2014. Ce montant s’élevait à 4'667 fr. pour l’utilisation de ce même véhicule en 2015. Une part privée de 440 fr. en 2015, respectivement 2'640 fr. en 2016 devait également être prise en considération pour l’utilisation d’un véhicule Audi A5.”
Dans la pratique, la caisse de compensation a, dans des cas concrets, appliqué des taux forfaitaires (p. ex. 50 % des frais de logement) pour estimer l’avantage en nature lié au logement. De tels taux peuvent être contestés et doivent être appréciés au regard de l’utilisation effective des locaux.
“Accertato che gli interessati nel periodo determinante soggiornavano regolarmente oltre Gottardo da martedì a venerdì, la Cassa ha ripreso fr. 14'790 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 2 e fr. 6'090 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 1. 1.2. RI 1, rappresentata dallo RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via principale che l’intero costo per l’affitto dell’appartamento in Svizzera tedesca sia considerato di carattere aziendale ed ammesso in deduzione di altri costi societari e non sia considerato salario (doc. I). In via subordinata domanda che la quota parte di salario in natura sia di fr. 3'312 per TERZ 2 e di fr. 2'484 per TERZ 1, o di un altro importo che tenga correttamente conto dell’uso preponderante dei locali per scopi aziendali e non privati. La ricorrente contesta l’applicazione da parte della Cassa dell’art. 7 lett. f OAVS, dell’art. 13 OAVS e delle marginali 2078 e seguenti delle direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (in seguito: DSD). L’insorgente sostiene che nel caso di specie gli appartamenti locati dalla società (dal 16 gennaio 2019 a __________ sostituito dal 1° ottobre 2020 dall’appartamento di __________), composti di 4 locali, rispettivamente 4.5 locali, non sono stati messi a disposizione solo ai due dipendenti, i quali possono utilizzare solo un locale, ma sono condivisi con altre persone. Le DSD prevedono invece che vi è reddito in natura d’altra specie se al salariato è messo a disposizione più di un locale. Al caso di specie tale direttiva non può essere applicata. La società censura anche l’attribuzione del 50% della totalità dei costi degli appartamenti ai due dipendenti, che la Cassa ha calcolato facendo valere una giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, senza tuttavia citarla nella decisione su opposizione impugnata.”
“20), i dipendenti con permesso G rientro settimanale devono essere dichiarati nel Cantone dove soggiornano, in Canton Ticino i signori TERZ 2 e TERZ 1 non sono notificati… Per quanto attiene – invece – ad una presunta disparità salariale con un agente che opera in Ticino, facciamo rilevare che costui l’affitto se lo deve pagare di tasca propria. D’altro canto se la società avesse assunto personale della Svizzera tedesca non gli avrebbe certamente pagato l’affitto presso la propria residenza (…). Infine, la Cassa – per quanto concerne il calcolo del vantaggio in natura – contesta recisamente il calcolo proposto dalla società ricorrente, poiché non è credibile che i due dipendenti, avendo a disposizione un appartamento di 4.5 locali, vivano in una camera comune (letto a castello?) senza utilizzare gli altri locali (le cui porte sono forse state sigillate?) e ribadisce che quando il datore di lavoro mette a disposizione del salariato un appartamento, come nel caso in discussione, il cui valore locativo (CHF 22'720) supera sensibilmente le norme fissate dall’art. 11 OAVS (CHF 8'280), il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS, come già stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale.” (doc. VII) 1.6. Dopo aver interpellato le parti per conoscere l’indirizzo di TERZ 2 e di TERZ 1 in Italia (doc. da IX a XII), il 23 gennaio 2023 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa i due dipendenti, assegnando loro un termine scadente il 17 marzo 2023 per, a crescita in giudicato del decreto, esaminare gli atti e determinarsi in merito (doc. XIV). 1.7. Il 17 marzo 2023 l’invio trasmesso a TERZ 1 è stato ritornato al Tribunale con l’indicazione “al mittente compiuta giacenza”. Lo stesso giorno il TCA ha ritrasmesso per conoscenza all’interessato la chiamata in causa rendendolo attento che tale invio non avrebbe fatto rinascere i suoi diritti (doc. XV). considerato in diritto in ordine 2.1. L’insorgente fa implicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché nella decisione su opposizione la Cassa ha citato una sentenza di questo Tribunale senza indicarne gli estremi e non ha preso posizione sulla domanda subordinata di calcolare la ripresa in base alla Circolare sui contributi, tenendo in considerazione un importo di fr.”
L’art. 13 RAVS autorise une estimation au cas par cas par la caisse de compensation. Dans les présents documents de décision, la caisse a tenu compte des circonstances factuelles (séjour régulier du mardi au vendredi) et de montants forfaitaires par nuit (renvoi à un mémo/circulaire prévoyant CHF 11.50 par nuit) lors de l’évaluation du logement fourni en nature, et elle a arrêté les montants correspondants. Il ne ressort pas des sources qu’il y ait lieu de généraliser davantage la méthode forfaitaire à toute utilisation de plusieurs pièces.
“Accertato che gli interessati nel periodo determinante soggiornavano regolarmente oltre Gottardo da martedì a venerdì, la Cassa ha ripreso fr. 14'790 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 2 e fr. 6'090 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 1. 1.2. RI 1, rappresentata dallo RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via principale che l’intero costo per l’affitto dell’appartamento in Svizzera tedesca sia considerato di carattere aziendale ed ammesso in deduzione di altri costi societari e non sia considerato salario (doc. I). In via subordinata domanda che la quota parte di salario in natura sia di fr. 3'312 per TERZ 2 e di fr. 2'484 per TERZ 1, o di un altro importo che tenga correttamente conto dell’uso preponderante dei locali per scopi aziendali e non privati. La ricorrente contesta l’applicazione da parte della Cassa dell’art. 7 lett. f OAVS, dell’art. 13 OAVS e delle marginali 2078 e seguenti delle direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (in seguito: DSD). L’insorgente sostiene che nel caso di specie gli appartamenti locati dalla società (dal 16 gennaio 2019 a __________ sostituito dal 1° ottobre 2020 dall’appartamento di __________), composti di 4 locali, rispettivamente 4.5 locali, non sono stati messi a disposizione solo ai due dipendenti, i quali possono utilizzare solo un locale, ma sono condivisi con altre persone. Le DSD prevedono invece che vi è reddito in natura d’altra specie se al salariato è messo a disposizione più di un locale. Al caso di specie tale direttiva non può essere applicata. La società censura anche l’attribuzione del 50% della totalità dei costi degli appartamenti ai due dipendenti, che la Cassa ha calcolato facendo valere una giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, senza tuttavia citarla nella decisione su opposizione impugnata.”
“La ricorrente contesta poi il riferimento alla STCA del 23 ottobre 2014, poiché la Cassa ha omesso di citare anche il riferimento al promemoria 2/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dove figurano gli stessi importi che la ricorrente ha indicato nel proprio ricorso, ossia fr. 11.50 a notte. L’insorgente censura il rifiuto della Cassa di accogliere la domanda proposta in via subordinata e la circostanza che l’amministrazione non risponde alla questione di sapere per quale motivo l’intero canone di locazione viene attribuito ai due lavoratori allorché solo un locale su quattro è utilizzato da loro: " (…) Sarebbe stato sufficiente un calcolo di verifica e di buon senso: A) CALCOLO SECONDO LA QUOTA DI UTILIZZO - per un utilizzo costante mensile Affitto annuo per 4.5 locali (vedi allegato) = 22'720.- Quota parte attribuibile per solo locale + utilizzo cucina e bagni = 22'720 / 3 (abbondante) = 7'573.- B) CALCOLO SECONDO LA CIRCOLARE Contributi 2.0, punto 12 CHF 11.50/giorno per 30 giorni x 12 mesi x 2 collaboratori = 8'280.- Ciò a dimostrazione del fatto che qualora IAS avesse veramente applicato l’art 13 OAVS (le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze) e se avesse veramente tenuto conto delle reali circostanze circa l’utilizzo dell’appartamento da parte dei due lavoratori, il risultato sarebbe stato quasi il medesimo rispetto all’applicazione dell’art. 11 OAV e sarebbe giunta a conclusioni decisamente diverse.” (doc. V) 1.5. Con osservazioni del 12 dicembre 2022, trasmesse alla ricorrente con facoltà di presentare un’eventuale presa di posizione scritta entro il 9 gennaio 2023 (doc. VIII), la Cassa ha affermato: " (…). . i dipendenti TERZ 2 e TERZ 1 (frontalieri con permesso G rientro settimanale) soggiornano nell’appartamento sito a __________ (il cui affitto è pagato dal DL) sistematicamente dal martedì al venerdì di ogni settimana lavorativa in quanto gli stessi svolgono l’attività di rappresentante per la RI 1 nella Svizzera tedesca; . il fatto che i lavoratori sono domiciliati in Italia è un’ulteriore comprova della circostanza che essi hanno beneficiato di un vantaggio in natura soggetto a contribuzione, rilevato che la messa a disposizione di un alloggio ha permesso loro di evitare di doverlo pagare personalmente.”
“Accertato che gli interessati nel periodo determinante soggiornavano regolarmente oltre Gottardo da martedì a venerdì, la Cassa ha ripreso fr. 14'790 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 2 e fr. 6'090 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 1. 1.2. RI 1, rappresentata dallo RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in via principale che l’intero costo per l’affitto dell’appartamento in Svizzera tedesca sia considerato di carattere aziendale ed ammesso in deduzione di altri costi societari e non sia considerato salario (doc. I). In via subordinata domanda che la quota parte di salario in natura sia di fr. 3'312 per TERZ 2 e di fr. 2'484 per TERZ 1, o di un altro importo che tenga correttamente conto dell’uso preponderante dei locali per scopi aziendali e non privati. La ricorrente contesta l’applicazione da parte della Cassa dell’art. 7 lett. f OAVS, dell’art. 13 OAVS e delle marginali 2078 e seguenti delle direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (in seguito: DSD). L’insorgente sostiene che nel caso di specie gli appartamenti locati dalla società (dal 16 gennaio 2019 a __________ sostituito dal 1° ottobre 2020 dall’appartamento di __________), composti di 4 locali, rispettivamente 4.5 locali, non sono stati messi a disposizione solo ai due dipendenti, i quali possono utilizzare solo un locale, ma sono condivisi con altre persone. Le DSD prevedono invece che vi è reddito in natura d’altra specie se al salariato è messo a disposizione più di un locale. Al caso di specie tale direttiva non può essere applicata. La società censura anche l’attribuzione del 50% della totalità dei costi degli appartamenti ai due dipendenti, che la Cassa ha calcolato facendo valere una giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, senza tuttavia citarla nella decisione su opposizione impugnata.”
RAVS art. 13 n° 5 Si, malgré plusieurs rappels, aucune déclaration de salaire n'a été déposée, la caisse de compensation peut estimer la valeur d'autres formes de rémunération en nature. La partie concernée doit démontrer de manière circonstanciée pourquoi le montant du dommage ou du salaire arrêté par la caisse serait inexact; à défaut, l'estimation demeure déterminante.
“mit Art. 34 Abs. 1 lit. a AHVV; Art. 35 Abs. 1 AHVV). Zudem hat die Arbeitgeberin massgebliche Änderungen zu melden, damit die Akontobeiträge angepasst werden können (Art. 35 Abs. 2 AHVV). Dies wurde im vorliegenden Fall offensichtlich unterlassen. Die Höhe der Schadensumme hat die Beschwerdegegnerin gestützt auf den Arbeitgeberkontrollbericht vom 20. September 2016 und die Abrechnung lnsolvenzentschädigung vom 10. Oktober 2016 (AB 107 und 110; vgl. auch AB 4) ermittelt, was nicht zu beanstanden ist, zumal eine Lohndeklaration seitens der B.________ AG bezüglich der betroffenen Jahre trotz mehrfacher Aufforderung (AB 111, 112, 118) unterblieb. Unstimmigkeiten sind der in der Verfügung vom 30. Mai 2018 (AB 82) vorgenommen Schadenersatzberechnung sowie den beigelegten Kontoauszügen nicht erkennbar. Dabei ist es insbesondere korrekt, dass die "Wohnungskosten" als Lohnleistungen der … berücksichtig und entsprechend als AHV-pflichtiger Lohn beurteilt wurden (anders Beschwerde S. 2 Ziff. 4; Art. 13 AHVV). Damit ist mit der Beschwerdegegnerin von einem massgebenden Schaden von Fr. 78'009.30 auszugehen. Soweit der Beschwerdeführer die Schadenhöhe beanstandet und dabei geltend macht, dass die Beschwerdegegnerin diesbezüglich beweispflichtig sei (Beschwerde S. 2 Ziff. 4), ist ihm insoweit zuzustimmen, als grundsätzlich die Beschwerdegegnerin die Höhe der Schadenersatzsumme zu ermitteln hat. Der Untersuchungsgrundsatz gilt indessen nicht uneingeschränkt; er findet sein Korrelat in den Mitwirkungspflichten der Parteien (BGE 125 V 193 E. 2 S. 195, 122 V 157 E. 1a S. 158; SVR 2009 IV Nr. 4 S. 7 E. 4.2.2). Diese verlangt, dass die mit der Schadenersatzforderung belasteten Person substantiiert darlegt, weshalb der von der Kasse ermittelte Schadensbetrag unzutreffend ist (vgl. Entscheid des EVG vom 31. August 2005, H 80/05, E. 2.3.2). Dieser Pflicht kam der Beschwerdeführer jedoch nicht ansatzweise nach. So hat er – trotz mehrfacher Aufforderung insbesondere im Einspracheverfahren (AB 15, 21) – keine Unterlagen eingereicht, die Anlass geben würden, auf die Schadenhöhe zurückzukommen.”
Lorsqu’un logement indépendant est mis gratuitement à la disposition du salarié et que sa valeur usuelle locale dépasse nettement les valeurs minimales fixées à l’art. 11 RAVS, l’avantage appréciable en argent doit être évalué selon l’art. 13 RAVS. La caisse de compensation peut déterminer concrètement cette valeur par comparaison avec les loyers usuels locaux; la jurisprudence a, le cas échéant, corrigé à la hausse les valeurs locatives déclarées.
“Nel caso giudicato dall’allora TFA una squadra di pallacanestro metteva gratuitamente a disposizione dei suoi giocatori stranieri i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento di 5 locali e mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il materiale della squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all’anno dal giocatore e la cui locazione ammontava a fr. 710 al mese. La cassa di compensazione ha considerato che le prestazioni in natura versate dal club sportivo ai suoi giocatori costituivano salario determinante. Il TFA ha confermato la ripresa. Con sentenza del 17 gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165, l'Alta Corte, in un caso in cui non era contestato l’assoggettamento del vantaggio ottenuto, ma l’ammontare dell’importo da assoggettare a contribuzione, ha affermato che quando il datore di lavoro mette gratuitamente a disposizione del salariato un appartamento indipendente dal suo e il cui valore locativo supera sensibilmente le norme minime fissate nell’art. 11 OAVS, il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS. L'Alta Corte si è così espressa: " Par contrat du 30 janvier 1981; les époux W. ont été engagés en qualité de «couple de direction» au service de Maison S., entreprise qui loue des studios et appartements dans un immeuble dudit lieu. Un appartement de quatre pièces est mis à la disposition du couple, au 10e étage de l'immeuble. Les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Dès l'origine, le loyer déclaré dans le salaire pour cet appartement fut de 300 francs par mois. A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse de compensation a constaté que le loyer déclaré était sensiblement inférieur aux montants usuels locaux. Elle a fixé à 9780 francs par an la valeur locative de l'appartement occupé par le couple, ce qui entraînait une augmentation du revenu- en nature soumis à cotisations pour la différence entre ce montant et le loyer déclaré de 300 francs par mois (3600 francs par an). (…). b. Les premiers juges considèrent que les époux W.”
“20), i dipendenti con permesso G rientro settimanale devono essere dichiarati nel Cantone dove soggiornano, in Canton Ticino i signori TERZ 2 e TERZ 1 non sono notificati… Per quanto attiene – invece – ad una presunta disparità salariale con un agente che opera in Ticino, facciamo rilevare che costui l’affitto se lo deve pagare di tasca propria. D’altro canto se la società avesse assunto personale della Svizzera tedesca non gli avrebbe certamente pagato l’affitto presso la propria residenza (…). Infine, la Cassa – per quanto concerne il calcolo del vantaggio in natura – contesta recisamente il calcolo proposto dalla società ricorrente, poiché non è credibile che i due dipendenti, avendo a disposizione un appartamento di 4.5 locali, vivano in una camera comune (letto a castello?) senza utilizzare gli altri locali (le cui porte sono forse state sigillate?) e ribadisce che quando il datore di lavoro mette a disposizione del salariato un appartamento, come nel caso in discussione, il cui valore locativo (CHF 22'720) supera sensibilmente le norme fissate dall’art. 11 OAVS (CHF 8'280), il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS, come già stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale.” (doc. VII) 1.6. Dopo aver interpellato le parti per conoscere l’indirizzo di TERZ 2 e di TERZ 1 in Italia (doc. da IX a XII), il 23 gennaio 2023 il Giudice delegato del TCA ha chiamato in causa i due dipendenti, assegnando loro un termine scadente il 17 marzo 2023 per, a crescita in giudicato del decreto, esaminare gli atti e determinarsi in merito (doc. XIV). 1.7. Il 17 marzo 2023 l’invio trasmesso a TERZ 1 è stato ritornato al Tribunale con l’indicazione “al mittente compiuta giacenza”. Lo stesso giorno il TCA ha ritrasmesso per conoscenza all’interessato la chiamata in causa rendendolo attento che tale invio non avrebbe fatto rinascere i suoi diritti (doc. XV). considerato in diritto in ordine 2.1. L’insorgente fa implicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché nella decisione su opposizione la Cassa ha citato una sentenza di questo Tribunale senza indicarne gli estremi e non ha preso posizione sulla domanda subordinata di calcolare la ripresa in base alla Circolare sui contributi, tenendo in considerazione un importo di fr.”
“Del resto ciò non è contrario ed anzi è coerente con quanto avviene a livello fiscale, dove, di norma, la messa a disposizione di una camera in favore del proprio personale, anche se occupata cumulativamente, viene ritenuta quale provento in natura, come già evidenziato da codesto Tribunale (cfr. STCA del 23 ottobre 2014, inc. N. 30.2014.30, pubblicata in: sentenze.ti.ch). Evidenziamo che tale sentenza era stata citata alla signora __________, in sede di controllo, a sostegno delle riprese che avremmo effettuato. 8. In conclusione, per quanto attiene alla richiesta – già fatta in sede di opposizione – di subordinatamente calcolare il salario in natura secondo quanto descritto dalla Circolare Contributi 2.01, al punto 12, applicando l’art. 11 cpv. 1 OAVS: (…). deve essere respinta. In effetti, quando il datore di lavoro mette a disposizione del salariato un appartamento il cui valore locativo supera sensibilmente le norme minime fissate dall’art. 11 OAVS, il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all’art. 13 OAVS.” 1.4. In data 28 novembre 2022 la ricorrente ha preso posizione, contestando approfonditamente la risposta dell’amministrazione (doc. V). La società evidenzia di essere costretta a mettere a disposizione dei due dipendenti un tetto dove dormire, conformemente a quanto prevede l’art. 327 CO. Essa garantisce ad ogni agente, sia operante su territorio ticinese che a quelli che operano in Svizzera interna, le stesse identiche condizioni salariali, ossia il minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro. La ricorrente sostiene che secondo la Cassa se il datore di lavoro non fosse intervenuto, i lavoratori avrebbero dovuto cercare una sistemazione a loro carico; ciò significa che gli agenti che operano nella Svizzera interna avrebbero avuto uno stipendio inferiore (al netto del costo dell’alloggio), rispetto ai colleghi che operano in Ticino: Questo comporterebbe agli agenti che operano in Svizzera interna un salario netto sotto la soglia minima del CCL, ponendo il datore di lavoro nell’illegalità.”
La mise à disposition d’un véhicule d’entreprise peut constituer une prestation en nature (avantage appréciable en argent) au sens de l’art. 13 RAVS et être évaluée par la caisse de compensation ou, le cas échéant, par des experts. Dans la pratique citée, l’expertise a tenu compte, comme telles rémunérations, des quotes-parts d’usage privé du véhicule indiquées dans le salaire.
“Quanto ricevuto in troppo deve poi essere restituito. In altre parole il salario ottenuto nel periodo di riferimento, che contrariamente a quanto dichiarato nei formulari di richiesta delle prestazioni non era pari a fr. 0, non va aggiunto ma dedotto dalle indennità Corona effettivamente percepite e corrispondenti a quelle maturate in caso di stipendio nullo. Le affermazioni della ricorrente secondo cui gli importi versati corrispondono a parte delle indennità giornaliere percepite e non a compensi, non trovano conferma nella documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti tenuto conto delle IPG versate (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8 e conto economico “Indennità IPG”). Per quanto concerne l’automobile, i periti hanno preso, correttamente, in considerazione, quali compensi in natura (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8) le quote del consumo proprio (doc. 8, pag. 3 e pag. 8; sul tema cfr. art. 13 OAVS e STF 9C_8/2016 del 1° settembre 2016). Infatti, come indicato nelle osservazioni del 20 febbraio 2023 (doc. IX), dalla distinta salari del 2020 emerge, oltre ad un salario annuo di fr. 60'000, anche una quota di consumo proprio relativo al veicolo aziendale pari a fr. 6'906.30 e nel conto “__________ salari” vi è uno stipendio di fr. 66'906.30 pari a fr. 5'575.52 al mese, di cui fr. 5’000 quale salario e fr.”
“Quanto ricevuto in troppo deve poi essere restituito. In altre parole il salario ottenuto nel periodo di riferimento, che contrariamente a quanto dichiarato nei formulari di richiesta delle prestazioni non era pari a fr. 0, non va aggiunto ma dedotto dalle indennità Corona effettivamente percepite e corrispondenti a quelle maturate in caso di stipendio nullo. Le affermazioni della ricorrente secondo cui gli importi versati corrispondono a parte delle indennità giornaliere percepite e non a compensi, non trovano conferma nella documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti tenuto conto delle IPG versate (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8 e conto economico “Indennità IPG”). Per quanto concerne l’automobile, i periti hanno preso, correttamente, in considerazione, quali compensi in natura (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8) le quote del consumo proprio (doc. 8, pag. 3 e pag. 8; sul tema cfr. art. 13 OAVS e STF 9C_8/2016 del 1° settembre 2016). Infatti, come indicato nelle osservazioni del 20 febbraio 2023 (doc. IX), dalla distinta salari del 2020 emerge, oltre ad un salario annuo di fr. 60'000, anche una quota di consumo proprio relativo al veicolo aziendale pari a fr. 6'906.30 e nel conto “__________ salari” vi è uno stipendio di fr. 66'906.30 pari a fr. 5'575.52 al mese, di cui fr. 5’000 quale salario e fr.”
Si la valeur locative effective, dûment documentée, est connue et qu’elle dépasse sensiblement les montants forfaitaires prévus à l’art. 11 RAVS, cette valeur locative effective est déterminante pour l’évaluation au sens de l’art. 13 RAVS.
“La ricorrente chiede che l’importo sia calcolato in fr. 11.50, come previsto dall’art. 11 OAVS. A torto. Se il datore di lavoro mette a disposizione non soltanto una camera ma un appartamento, si aggiunge l’importo dell’affitto corrispondente al prezzo del locale, invece delle quote (fr. 11.50), rispettivamente l’importo di cui la pigione è stata ridotta in confronto alle pigioni usuali nella località per un appartamento analogo (cfr. promemoria N 2/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativo ai proventi in natura dei dipendenti, e meglio la stima del vitto e dell’alloggio dei dipendenti). Per giurisprudenza (cfr. sentenza del 17 gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165; citata al consid. 2.6), se il valore locativo supera sensibilmente le norme fissate dall’art. 11 OAVS, il vantaggio concesso va calcolato conformemente all’art. 13 OAVS, ossia le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze. In concreto, rilevato che l’ammontare effettivo della locazione è conosciuto (fr. 20'880 nel 2019 e fr. 22'720 nel 2020) e che esso supera sensibilmente l’importo calcolato secondo l’art. 11 OAVS (fr. 8'280 secondo il calcolo della ricorrente: doc. V, pag. 3), la ripresa calcolata dalla Cassa merita tutela. 2.12. In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va confermata. 2.13. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.”
Lorsque l’employeur met gratuitement à disposition du salarié un logement indépendant, l’avantage est en principe évalué selon l’art. 13 RAVS. Lorsque le loyer effectivement acquitté par l’employeur est connu, celui-ci peut servir de base d’évaluation; à défaut, il y a lieu de se référer à la valeur locative usuelle de la localité. Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit d’un logement indépendant de l’employeur et que sa valeur dépasse nettement les normes minimales mentionnées par la jurisprudence.
“ont été engagés en qualité de «couple de direction» au service de Maison S., entreprise qui loue des studios et appartements dans un immeuble dudit lieu. Un appartement de quatre pièces est mis à la disposition du couple, au 10e étage de l'immeuble. Les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Dès l'origine, le loyer déclaré dans le salaire pour cet appartement fut de 300 francs par mois. A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse de compensation a constaté que le loyer déclaré était sensiblement inférieur aux montants usuels locaux. Elle a fixé à 9780 francs par an la valeur locative de l'appartement occupé par le couple, ce qui entraînait une augmentation du revenu- en nature soumis à cotisations pour la différence entre ce montant et le loyer déclaré de 300 francs par mois (3600 francs par an). (…). b. Les premiers juges considèrent que les époux W. sont engagés dans une entreprise non agricole au sens de l'art. 11 RAVS (ancien). Cette disposition, selon eux, l'emporte sur l'art. 13 RAVS, en tant que «lex specialis». Par conséquent, c'est un montant mensuel de 270 francs au maximum (30x 9) qui doit être soumis à cotisations pour la mise à disposition d'un logement par l'employeur en faveur de ces mêmes époux. c. La recourante et l'OFAS critiquent à juste titre cette solution. En effet, à l'art. 11 RAVS précité, le Conseil fédéral n'a en principe voulu viser que les seules prestations fournies directement par l'employeur, au sein même de sa propre communauté domestique (RCC 1983 p. 515). Lorsque l'employeur met gratuitement à la disposition du salarié un appartement indépendant du sien, dont la valeur locative dépasse sensiblement les normes minimales précitées, l'avantage concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, p.133, note 4.97). Peu importe, à cet égard, que l'appartement se trouve dans un immeuble appartenant à l'employeur (RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515; arrêt non publié Commune de V du 27 février 1991 [H 63/89]).”
“2062 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) prevede in particolare che è considerato reddito in natura di altra specie, se regolare, l’assegnazione di un’abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia, rispettivamente per il partner registrato. Quest’ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più di un locale. Ai sensi del marg. n. 2080 DSD nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= 2064 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione del salariato e quest’ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo dev’essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si discosta molto dal valore locativo usuale di quella località. In una sentenza del 13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del salario determinante ai sensi dell’art. 13 OAVS. Nella misura in cui il vantaggio concesso al proprio dipendente costituisce una parte della sua rimunerazione, non vi è alcun motivo per non calcolare i contributi sulla base effettiva del vantaggio conseguito. Con sentenza del 7 settembre 1988, pubblicata in RCC 1989 pag. 405 e seguenti, l’Alta Corte ha stabilito che il valore della messa a disposizione gratuita da parte del datore di lavoro di un appartamento, come pure il valore dell’utilizzazione di un’automobile a scopi privati costituiscono salario determinante quali prestazioni in natura aventi carattere regolare. Nel caso giudicato dall’allora TFA una squadra di pallacanestro metteva gratuitamente a disposizione dei suoi giocatori stranieri i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento di 5 locali e mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il materiale della squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all’anno dal giocatore e la cui locazione ammontava a fr.”
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