Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837;FF 2001 3045). ↩
Introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9erévision de l’AVS;RO 1978 391;FF 1976 III 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563;FF 2016 271). ↩
Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002;FF 1981 III 705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659;FF 2010 1647). ↩
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L'art. 77 LAI oblige les personnes ayant droit, leurs représentants légaux, les autorités ou des tiers bénéficiaires à communiquer sans délai à l'offiÎ AI toute modification susceptible d'affecter le droit aux prestations (notamment l'état de santé, la capacité de gain/aptituÞ au travail, le besoin d'aiÞ/assistanÎ, etc.). Dans des cas concrets, l'offiÎ AI peut faire valoir un intérêt juridique aux dossiers d'une procédure pénale, dès lors que ces dossiers peuvent contenir des éléments pertinents pour la réévaluation du degré d'invalidité; dans la décision citée, aucun intérêt privé ou public contraire n'a été constaté.
“Dagli atti dell’incarto penale (tra cui i suoi verbali d’interrogatorio) potrebbero emergere elementi utili per riesaminare il grado di invalidità di RE 1, sia con riferimento al suo comportamento (non solo dal profilo penale), ma anche con riferimento al suo stato di salute. Dagli atti non si evincono interessi privati rispettivamente interessi pubblici contrari all’accesso agli atti del procedimento penale, che RE 1 peraltro nemmeno indica. Occorre infine evidenziare che RE 1 è comunque tenuto all’obbligo di informare in applicazione dell’art. 32 cpv. 1 LPGA (secondo cui l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione) e dell’art. 77 LAI (secondo cui l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato) ed avrà, se del caso, la facoltà di impugnare la decisione dell’Ufficio AI e di tutelare i suoi interessi dinanzi alle competenti autorità in ambito delle assicurazioni sociali. Si deve dunque riconoscere all’Ufficio AI un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP ad accedere agli atti del procedimento penale che riguarda RE 1.”
“Dagli atti dell’incarto penale (tra cui i suoi verbali d’interrogatorio) potrebbero emergere elementi utili per riesaminare il grado di invalidità di RE 1, sia con riferimento al suo comportamento (non solo dal profilo penale), ma anche con riferimento al suo stato di salute. Dagli atti non si evincono interessi privati rispettivamente interessi pubblici contrari all’accesso agli atti del procedimento penale, che RE 1 peraltro nemmeno indica. Occorre infine evidenziare che RE 1 è comunque tenuto all’obbligo di informare in applicazione dell’art. 32 cpv. 1 LPGA (secondo cui l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione) e dell’art. 77 LAI (secondo cui l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato) ed avrà, se del caso, la facoltà di impugnare la decisione dell’Ufficio AI e di tutelare i suoi interessi dinanzi alle competenti autorità in ambito delle assicurazioni sociali. Si deve dunque riconoscere all’Ufficio AI un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 101 cpv. 2 CPP ad accedere agli atti del procedimento penale che riguarda RE 1.”
La rente d'invalidité extraordinaire est indépendante des cotisations, puisqu'elle n'est pas financée par des cotisations, mais exclusivement par la Confédération (cf. art. 77 al. 2 LAI). Elle remplit ainsi les conditions de l'art. 70 al. 2 let. b du règlement n° 883/2004.
“Sodann ist die ausserordentliche Invalidenrente beitragsunabhängig, weil sie nicht durch Beiträge, sondern ausschliesslich durch den Bund finanziert wird (vgl. Art. 77 Abs. 2 IVG; BGE 141 V 530 E. 7.3.3 a.E.). Damit erfüllt sie auch die Voraussetzungen gemäss Art. 70 Abs. 2 Bst. b der Verordnung Nr. 883/2004.”
“Sodann ist die ausserordentliche Invalidenrente beitragsunabhängig, weil sie nicht durch Beiträge, sondern ausschliesslich durch den Bund finanziert wird (vgl. Art. 77 Abs. 2 IVG; BGE 141 V 530 E. 7.3.3 a.E.). Damit erfüllt sie auch die Voraussetzungen gemäss Art. 70 Abs. 2 Bst. b der Verordnung Nr. 883/2004.”