RS 272 ↩
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Ein Sanierungsplan muss konkrete, realistische Zahlungszusagen enthalten und die Zustimmung wesentlicher Gläubiger glaubhaft machen. Nicht unterzeichnete Term Sheets sowie nicht dokumentierte Reduktions‑ oder Zahlungsmodelle und fehlende Hinweise auf die Bereitschaft der Gläubiger genügen in der Regel nicht.
“Infine, il giudice precedente non ha neppure considerato verosimile l’ipotesi di un risanamento della società senza concordato, giacché il “Term Sheet for the restructuring of certain indebtedness” trasmesso dalla RE 1 ai suoi sei “grandi” creditori solo a fine gennaio 2024 non è firmato e non si hanno indicazioni sulla reazione dei destinatari, né sulle ipotesi di dimezzamento del debito e di pagamenti spalmati su più anni con incassi non documentati e nemmeno sulla disponibilità degli oltre 50 piccoli creditori di aderire al piano o di accettare la riduzione di metà delle loro pretese e pagamenti in una o due rate. Stante ciò, il piano non gli è parso conforme ai principi giurisprudenziali in materia di risanamento giusta l’art. 296a LEF, che impongono un pagamento integrale, fatti salvi accordi individuali diversi. Per questi motivi il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di moratoria definitiva e pronunciato il fallimento dell’istante.”
Eine Aufhebung der Nachlassstundung kann auch dann in Betracht kommen, wenn nicht alle Gläubiger vollständig befriedigt würden, sofern die betroffenen Gläubiger dem Verzicht zustimmen. Alternativ kann der Sanierungsplan in eine Concordat‑Lösung (Konkurskoncordat) überführt werden, deren Annahme den gesetzlichen Mehrheiten bedarf.
“Vero è che a prima vista può apparire arduo ottenere il consenso anche della cinquantina di “piccoli” creditori, ma lo scoglio dell’unanimità può se del caso essere scansato trasformando il piano di risanamento in una proposta di concordato, la cui approvazione richiede “solo” le maggioranze di legge (art. 305 LEF). Non occorre poi perdere di vista che la soluzione proposta, a prescindere dai dubbi legittimi su alcune ipotesi d’incasso (sopra consid. 5.7.4), appare comunque sia mi-gliore per i creditori rispetto a una liquidazione fallimentare, che giungerebbe alla realizzazione a relativamente corto termine degli attivi della società, con un rischio marcato di vendita a vil prezzo dei suoi diritti immateriali. Tenuto conto del piano di risanamento provvisorio, del piano di liquidità e delle spiegazioni fornite dalla debitrice e dai commissari in merito alle misure di ristrutturazione prese e alle fonti di reddito, si può formulare una prognosi tutto sommato positiva sulla possibilità di giungere al risanamento della società e all’annullamento della moratoria giusta l’art. 296a LEF (v. sopra consid. 5.1.1), ricordato che è possibile rinunciare all’esigenza di un pagamento integrale di tutti i crediti con l’accordo di tutti i creditori o di alcuni di essi (sentenza del Tribunale federale 5A_495/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 3.1 i.f.; Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 6 ad art. 296a).”
“Vero è che a prima vista può apparire arduo ottenere il consenso anche della cinquantina di “piccoli” creditori, ma lo scoglio dell’unanimità può se del caso essere scansato trasformando il piano di risanamento in una proposta di concordato, la cui approvazione richiede “solo” le maggioranze di legge (art. 305 LEF). Non occorre poi perdere di vista che la soluzione proposta, a prescindere dai dubbi legittimi su alcune ipotesi d’incasso (sopra consid. 5.7.4), appare comunque sia mi-gliore per i creditori rispetto a una liquidazione fallimentare, che giungerebbe alla realizzazione a relativamente corto termine degli attivi della società, con un rischio marcato di vendita a vil prezzo dei suoi diritti immateriali. Tenuto conto del piano di risanamento provvisorio, del piano di liquidità e delle spiegazioni fornite dalla debitrice e dai commissari in merito alle misure di ristrutturazione prese e alle fonti di reddito, si può formulare una prognosi tutto sommato positiva sulla possibilità di giungere al risanamento della società e all’annullamento della moratoria giusta l’art. 296a LEF (v. sopra consid. 5.1.1), ricordato che è possibile rinunciare all’esigenza di un pagamento integrale di tutti i crediti con l’accordo di tutti i creditori o di alcuni di essi (sentenza del Tribunale federale 5A_495/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 3.1 i.f.; Bauer/Luginbühl, op. cit., n. 6 ad art. 296a).”
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