A marital agreement is valid as to form if it satisfies the requirements of the law applicable to the agreement or the requirements of the law of the place where the agreement was concluded.
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Par «contrat de mariage» au sens de l'art. 56 LDIP, on entend tout acte juridique bilatéral par lequel les époux règlent leurs rapports patrimoniaux. Il s'agit essentiellement du choix d'un régime matrimonial rattaché à un ordre juridique déterminé.
“Verlegen die Ehegatten ihren Wohnsitz von einem Staat in einen anderen, so ist das Recht des neuen Wohnsitzstaates rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eheschliessung anzuwenden (Art. 55 Abs. 1 Satz 1 IPRG). Die Ehegatten können durch schriftliche Vereinbarung die Rückwirkung ausschliessen (Art. 55 Abs. 1 Satz 2 IPRG). Der Wohnsitzwechsel hat keine Wirkung auf das anzuwendende Recht, wenn die Parteien die Weitergeltung des früheren Rechts schriftlich vereinbart haben oder wenn zwischen ihnen ein Ehevertrag besteht (Art. 55 Abs. 2 IPRG). Die inhaltliche Gültigkeit und die Wirkungen eines Ehevertrages richten sich nach dem Güterrechtsstatut (Urteil 2C_720/2011 vom 29. Februar 2012 E. 2.2; COURVOISIER, a.a.O., N. 3 zu Art. 56 IPRG; DUTOIT, a.a.O., N. 1 zu Art. 56 IPRG; WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., N. 4 zu Art. 56 IPRG; ZEITER/KOLLER, a.a.O., N. 2 zu Art. 56 IPRG). Das Güterrechtsstatut ist im Fall einer gültigen Rechtswahl nach Art. 52 IPRG, ansonsten nach Art. 54 IPRG zu ermitteln. Unter einem Ehevertrag im Sinn von Art. 55 Abs. 2 bzw. Art. 56 IPRG ist jedes zweiseitige Rechtsgeschäft zu verstehen, mit dem die Ehegatten ihre güterrechtlichen Verhältnisse regeln, also im Wesentlichen einen bestimmten Güterstand einer bestimmten Rechtsordnung wählen (zit. Urteil 2C_720/2011 E. 2.2; COURVOISIER, a.a.O., N. 4 zu Art. 56 IPRG; WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., N. 3 zu Art. 56 IPRG; ZEITER/KOLLER, a.a.O., N. 1 zu Art. 56 IPRG).”
Une convention matrimoniale valablement conclue à l'étranger au sens de l'art. 56 LDIP reste, selon le droit international privé suisse, applicable même en cas de changement de domicile des époux. Un changement de domicile n'entraîne pas de modification du droit applicable lorsque la convention, au moment de sa rédaction, était conforme au droit local ou était considérée comme une convention au sens de l'art. 56 LDIP; cela vaut également lorsque aucun choix exprès du droit applicable n'a été effectué (cf. art. 55 al. 2 LDIP).
“317; ANELLI/SESTA, in Trattato di diritto di famiglia, Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, 2002, pag. 479; GALASSO/TAMBURELLO, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Regime patrimoniale della famiglia, vol. I, 1999, pag. 62). Conforme al diritto italiano - ossia, quantomeno, al diritto del luogo di stipulazione - la dichiarazione delle parti del 18 ottobre 1999 è pertanto formalmente valida quale convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP. Ora, se i coniugi sono legati da una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP, il trasferimento del loro domicilio non influisce sul diritto applicabile e ciò non soltanto nel caso in cui essi abbiano operato una scelta del diritto applicabile conformemente agli art. 52 e 53 LDIP (v. art. 53 cpv. 3 LDIP), ma pure nel caso in cui, come preteso in concreto dalla ricorrente, non l'abbiano effettuata (v. art. 55 cpv. 2 LDIP; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 56 LDIP; v. anche MAURICE COURVOISIER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4a ed. 2021, n. 7 e 8 ad art. 55 LDIP; sentenza 2C_720/2011 citata consid. 4.1). In questa seconda ipotesi, l'art. 55 cpv. 2 LDIP presume infatti che i coniugi vogliano mantenere, anche dopo il cambiamento di domicilio, il diritto che era applicabile al momento della stipulazione della convenzione matrimoniale (v. DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6a ed. 2022, n. 9 ad art. 55 LDIP; BUCHER, op. cit., n. 7 ad art. 55 LDIP). Nella presente fattispecie, dagli accertamenti di fatto svolti dal Tribunale d'appello (che la ricorrente non è riuscita a invalidare; v. supra consid. 3.4.1 in fine) emerge che al momento della dichiarazione del 18 ottobre 1999 gli sposi, di nazionalità italiana, avevano la loro residenza abituale in Italia, per cui - come rettamente osservato dalla Corte cantonale - non si vede quale altro diritto sarebbe stato applicabile se non quello italiano. È quindi a ragione che il Tribunale d'appello ha concluso che le parti erano ancora sottoposte al regime della separazione dei beni degli art.”
“La ricorrente sostiene insomma che la dichiarazione resa dai coniugi davanti all'ufficiale di stato civile non soddisferebbe le esigenze dell'art. 53 cpv. 1 LDIP, ma non contesta che si tratti di una dichiarazione giusta l'art. 162 comma 2 del codice civile italiano. Secondo la dottrina italiana, la dichiarazione di adozione della separazione dei beni giusta l'art. 162 comma 2 del codice civile italiano ha natura bilaterale e riveste valore di convenzione matrimoniale (v. ALBERTO GILETTA, in Il nuovo diritto di famiglia, vol. II, 2008, pag. 317; ANELLI/SESTA, in Trattato di diritto di famiglia, Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, 2002, pag. 479; GALASSO/TAMBURELLO, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Regime patrimoniale della famiglia, vol. I, 1999, pag. 62). Conforme al diritto italiano - ossia, quantomeno, al diritto del luogo di stipulazione - la dichiarazione delle parti del 18 ottobre 1999 è pertanto formalmente valida quale convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP. Ora, se i coniugi sono legati da una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP, il trasferimento del loro domicilio non influisce sul diritto applicabile e ciò non soltanto nel caso in cui essi abbiano operato una scelta del diritto applicabile conformemente agli art. 52 e 53 LDIP (v. art. 53 cpv. 3 LDIP), ma pure nel caso in cui, come preteso in concreto dalla ricorrente, non l'abbiano effettuata (v. art. 55 cpv. 2 LDIP; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 56 LDIP; v. anche MAURICE COURVOISIER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4a ed. 2021, n. 7 e 8 ad art. 55 LDIP; sentenza 2C_720/2011 citata consid. 4.1). In questa seconda ipotesi, l'art. 55 cpv. 2 LDIP presume infatti che i coniugi vogliano mantenere, anche dopo il cambiamento di domicilio, il diritto che era applicabile al momento della stipulazione della convenzione matrimoniale (v. DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6a ed. 2022, n. 9 ad art. 55 LDIP; BUCHER, op. cit., n. 7 ad art. 55 LDIP). Nella presente fattispecie, dagli accertamenti di fatto svolti dal Tribunale d'appello (che la ricorrente non è riuscita a invalidare; v.”
Une déclaration de contrat de mariage est formellement valable au sens de l'art. 56 LDIP lorsqu'elle satisfait aux exigences de forme du droit applicable ou du droit du lieu de la stipulation. D'après la jurisprudenÎ citée, une déclaration faite devant un officier de l'état civil étranger peut également être prise en compte (voir, s'agissant de la reconnaissanÎ d'une déclaration faite devant un officier de l'état civil italien conformément au droit italien en tant que convention matrimoniale : 5A_256/2023).
“I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso, dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati (art. 54 cpv. 1 lett. a e b LDIP); se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune (art. 54 cpv. 2 LDIP); se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero (art. 54 cpv. 3 LDIP). Se i coniugi trasferiscono il loro domicilio in un altro Stato, il diritto del nuovo Stato di domicilio si applica retroattivamente dal momento della celebrazione del matrimonio. I coniugi possono escludere la retroattività mediante pattuizione scritta (art. 55 cpv. 1 LDIP). Il cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile qualora le parti abbiano pattuito per scritto l'ulteriore vigenza del diritto precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale (art. 55 cpv. 2 LDIP). 3.1.3. Giusta l'art. 56 LDIP, la convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione. Una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP è un atto giuridico bilaterale tramite il quale i coniugi disciplinano il loro regime dei beni, essenzialmente sottoponendosi a uno specifico regime di un determinato ordinamento giuridico (sentenza 2C_720/2011 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2 in fine con rinvio dottrinale). 3.2. Secondo l'art. 162 comma 1 del codice civile italiano del 16 marzo 1942, le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. Giusta l'art. 162 cpv. 2 di tale codice, la scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. 3.3. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha appurato che al momento del loro matrimonio, il 18 settembre 1999, le parti avevano dichiarato davanti all'ufficiale di stato civile italiano, conformemente all'art.”
“La ricorrente sostiene insomma che la dichiarazione resa dai coniugi davanti all'ufficiale di stato civile non soddisferebbe le esigenze dell'art. 53 cpv. 1 LDIP, ma non contesta che si tratti di una dichiarazione giusta l'art. 162 comma 2 del codice civile italiano. Secondo la dottrina italiana, la dichiarazione di adozione della separazione dei beni giusta l'art. 162 comma 2 del codice civile italiano ha natura bilaterale e riveste valore di convenzione matrimoniale (v. ALBERTO GILETTA, in Il nuovo diritto di famiglia, vol. II, 2008, pag. 317; ANELLI/SESTA, in Trattato di diritto di famiglia, Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, 2002, pag. 479; GALASSO/TAMBURELLO, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Regime patrimoniale della famiglia, vol. I, 1999, pag. 62). Conforme al diritto italiano - ossia, quantomeno, al diritto del luogo di stipulazione - la dichiarazione delle parti del 18 ottobre 1999 è pertanto formalmente valida quale convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP. Ora, se i coniugi sono legati da una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP, il trasferimento del loro domicilio non influisce sul diritto applicabile e ciò non soltanto nel caso in cui essi abbiano operato una scelta del diritto applicabile conformemente agli art. 52 e 53 LDIP (v. art. 53 cpv. 3 LDIP), ma pure nel caso in cui, come preteso in concreto dalla ricorrente, non l'abbiano effettuata (v. art. 55 cpv. 2 LDIP; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 56 LDIP; v. anche MAURICE COURVOISIER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4a ed. 2021, n. 7 e 8 ad art. 55 LDIP; sentenza 2C_720/2011 citata consid. 4.1). In questa seconda ipotesi, l'art. 55 cpv. 2 LDIP presume infatti che i coniugi vogliano mantenere, anche dopo il cambiamento di domicilio, il diritto che era applicabile al momento della stipulazione della convenzione matrimoniale (v. DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6a ed.”
“La ricorrente sostiene insomma che la dichiarazione resa dai coniugi davanti all'ufficiale di stato civile non soddisferebbe le esigenze dell'art. 53 cpv. 1 LDIP, ma non contesta che si tratti di una dichiarazione giusta l'art. 162 comma 2 del codice civile italiano. Secondo la dottrina italiana, la dichiarazione di adozione della separazione dei beni giusta l'art. 162 comma 2 del codice civile italiano ha natura bilaterale e riveste valore di convenzione matrimoniale (v. ALBERTO GILETTA, in Il nuovo diritto di famiglia, vol. II, 2008, pag. 317; ANELLI/SESTA, in Trattato di diritto di famiglia, Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, 2002, pag. 479; GALASSO/TAMBURELLO, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Regime patrimoniale della famiglia, vol. I, 1999, pag. 62). Conforme al diritto italiano - ossia, quantomeno, al diritto del luogo di stipulazione - la dichiarazione delle parti del 18 ottobre 1999 è pertanto formalmente valida quale convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP. Ora, se i coniugi sono legati da una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP, il trasferimento del loro domicilio non influisce sul diritto applicabile e ciò non soltanto nel caso in cui essi abbiano operato una scelta del diritto applicabile conformemente agli art. 52 e 53 LDIP (v. art. 53 cpv. 3 LDIP), ma pure nel caso in cui, come preteso in concreto dalla ricorrente, non l'abbiano effettuata (v. art. 55 cpv. 2 LDIP; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 56 LDIP; v. anche MAURICE COURVOISIER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4a ed. 2021, n. 7 e 8 ad art. 55 LDIP; sentenza 2C_720/2011 citata consid. 4.1). In questa seconda ipotesi, l'art. 55 cpv. 2 LDIP presume infatti che i coniugi vogliano mantenere, anche dopo il cambiamento di domicilio, il diritto che era applicabile al momento della stipulazione della convenzione matrimoniale (v. DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6a ed. 2022, n. 9 ad art. 55 LDIP; BUCHER, op. cit., n. 7 ad art. 55 LDIP). Nella presente fattispecie, dagli accertamenti di fatto svolti dal Tribunale d'appello (che la ricorrente non è riuscita a invalidare; v.”
Citation : LDIP art. 56 n. 4 La validité au fond et les effets d'un contrat de mariage sont régis par le statut applicable aux régimes matrimoniaux. Ce statut doit être déterminé, en cas de choix de droit valable, conformément à l'art. 52 LDIP ; en l'absenÎ d'un choix de droit valable, il se détermine conformément à l'art. 54 LDIP.
“Verlegen die Ehegatten ihren Wohnsitz von einem Staat in einen anderen, so ist das Recht des neuen Wohnsitzstaates rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eheschliessung anzuwenden (Art. 55 Abs. 1 Satz 1 IPRG). Die Ehegatten können durch schriftliche Vereinbarung die Rückwirkung ausschliessen (Art. 55 Abs. 1 Satz 2 IPRG). Der Wohnsitzwechsel hat keine Wirkung auf das anzuwendende Recht, wenn die Parteien die Weitergeltung des früheren Rechts schriftlich vereinbart haben oder wenn zwischen ihnen ein Ehevertrag besteht (Art. 55 Abs. 2 IPRG). Die inhaltliche Gültigkeit und die Wirkungen eines Ehevertrages richten sich nach dem Güterrechtsstatut (Urteil 2C_720/2011 vom 29. Februar 2012 E. 2.2; COURVOISIER, a.a.O., N. 3 zu Art. 56 IPRG; DUTOIT, a.a.O., N. 1 zu Art. 56 IPRG; WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., N. 4 zu Art. 56 IPRG; ZEITER/KOLLER, a.a.O., N. 2 zu Art. 56 IPRG). Das Güterrechtsstatut ist im Fall einer gültigen Rechtswahl nach Art. 52 IPRG, ansonsten nach Art. 54 IPRG zu ermitteln. Unter einem Ehevertrag im Sinn von Art. 55 Abs. 2 bzw. Art. 56 IPRG ist jedes zweiseitige Rechtsgeschäft zu verstehen, mit dem die Ehegatten ihre güterrechtlichen Verhältnisse regeln, also im Wesentlichen einen bestimmten Güterstand einer bestimmten Rechtsordnung wählen (zit. Urteil 2C_720/2011 E. 2.2; COURVOISIER, a.a.O., N. 4 zu Art. 56 IPRG; WIDMER LÜCHINGER, a.a.O., N. 3 zu Art. 56 IPRG; ZEITER/KOLLER, a.a.O., N. 1 zu Art. 56 IPRG).”
Si le mariage est constaté en Italie, le choix de la séparation de biens selon l'art. 162 al. 2 du coÞ civil italien peut déjà être déclaré lors de l'acte de mariage. Dès lors, la convention matrimoniale au sens de l'art. 56 LDIP est formellement valable, dans la mesure où le droit compétent pour la forme l'autorise (ici : le droit italien au lieu de célébration).
“a e b LDIP); se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune (art. 54 cpv. 2 LDIP); se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero (art. 54 cpv. 3 LDIP). Se i coniugi trasferiscono il loro domicilio in un altro Stato, il diritto del nuovo Stato di domicilio si applica retroattivamente dal momento della celebrazione del matrimonio. I coniugi possono escludere la retroattività mediante pattuizione scritta (art. 55 cpv. 1 LDIP). Il cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile qualora le parti abbiano pattuito per scritto l'ulteriore vigenza del diritto precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale (art. 55 cpv. 2 LDIP). 3.1.3. Giusta l'art. 56 LDIP, la convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione. Una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP è un atto giuridico bilaterale tramite il quale i coniugi disciplinano il loro regime dei beni, essenzialmente sottoponendosi a uno specifico regime di un determinato ordinamento giuridico (sentenza 2C_720/2011 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2 in fine con rinvio dottrinale). 3.2. Secondo l'art. 162 comma 1 del codice civile italiano del 16 marzo 1942, le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. Giusta l'art. 162 cpv. 2 di tale codice, la scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. 3.3. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha appurato che al momento del loro matrimonio, il 18 settembre 1999, le parti avevano dichiarato davanti all'ufficiale di stato civile italiano, conformemente all'art. 162 comma 2 del codice civile italiano, di adottare il regime di separazione dei beni e ne ha concluso che essi avevano quindi optato per gli art. 215 segg. del codice civile italiano (anche se il diritto italiano non era specificato, non " si vede [.”
“a e b LDIP); se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune (art. 54 cpv. 2 LDIP); se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero (art. 54 cpv. 3 LDIP). Se i coniugi trasferiscono il loro domicilio in un altro Stato, il diritto del nuovo Stato di domicilio si applica retroattivamente dal momento della celebrazione del matrimonio. I coniugi possono escludere la retroattività mediante pattuizione scritta (art. 55 cpv. 1 LDIP). Il cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile qualora le parti abbiano pattuito per scritto l'ulteriore vigenza del diritto precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale (art. 55 cpv. 2 LDIP). 3.1.3. Giusta l'art. 56 LDIP, la convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione. Una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP è un atto giuridico bilaterale tramite il quale i coniugi disciplinano il loro regime dei beni, essenzialmente sottoponendosi a uno specifico regime di un determinato ordinamento giuridico (sentenza 2C_720/2011 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2 in fine con rinvio dottrinale). 3.2. Secondo l'art. 162 comma 1 del codice civile italiano del 16 marzo 1942, le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. Giusta l'art. 162 cpv. 2 di tale codice, la scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. 3.3. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha appurato che al momento del loro matrimonio, il 18 settembre 1999, le parti avevano dichiarato davanti all'ufficiale di stato civile italiano, conformemente all'art. 162 comma 2 del codice civile italiano, di adottare il regime di separazione dei beni e ne ha concluso che essi avevano quindi optato per gli art. 215 segg. del codice civile italiano (anche se il diritto italiano non era specificato, non " si vede [.”
Une convention matrimoniale conclue à l'étranger et soumise à des exigences de forme est, selon l'art. 56 LDIP, formellement valable si elle est conforme au droit applicable ou au droit du lieu de la stipulation. En particulier, une déclaration faite dans l'acte de mariage au lieu de célébration peut satisfaire aux exigences de forme ; ceci est confirmé par l'arrêt 5A_256/2023 à l'exemple du droit italien.
“I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso, dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati (art. 54 cpv. 1 lett. a e b LDIP); se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune (art. 54 cpv. 2 LDIP); se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero (art. 54 cpv. 3 LDIP). Se i coniugi trasferiscono il loro domicilio in un altro Stato, il diritto del nuovo Stato di domicilio si applica retroattivamente dal momento della celebrazione del matrimonio. I coniugi possono escludere la retroattività mediante pattuizione scritta (art. 55 cpv. 1 LDIP). Il cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile qualora le parti abbiano pattuito per scritto l'ulteriore vigenza del diritto precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale (art. 55 cpv. 2 LDIP). 3.1.3. Giusta l'art. 56 LDIP, la convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione. Una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP è un atto giuridico bilaterale tramite il quale i coniugi disciplinano il loro regime dei beni, essenzialmente sottoponendosi a uno specifico regime di un determinato ordinamento giuridico (sentenza 2C_720/2011 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2 in fine con rinvio dottrinale). 3.2. Secondo l'art. 162 comma 1 del codice civile italiano del 16 marzo 1942, le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. Giusta l'art. 162 cpv. 2 di tale codice, la scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. 3.3. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha appurato che al momento del loro matrimonio, il 18 settembre 1999, le parti avevano dichiarato davanti all'ufficiale di stato civile italiano, conformemente all'art.”
“317; ANELLI/SESTA, in Trattato di diritto di famiglia, Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, 2002, pag. 479; GALASSO/TAMBURELLO, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Regime patrimoniale della famiglia, vol. I, 1999, pag. 62). Conforme al diritto italiano - ossia, quantomeno, al diritto del luogo di stipulazione - la dichiarazione delle parti del 18 ottobre 1999 è pertanto formalmente valida quale convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP. Ora, se i coniugi sono legati da una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP, il trasferimento del loro domicilio non influisce sul diritto applicabile e ciò non soltanto nel caso in cui essi abbiano operato una scelta del diritto applicabile conformemente agli art. 52 e 53 LDIP (v. art. 53 cpv. 3 LDIP), ma pure nel caso in cui, come preteso in concreto dalla ricorrente, non l'abbiano effettuata (v. art. 55 cpv. 2 LDIP; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 56 LDIP; v. anche MAURICE COURVOISIER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4a ed. 2021, n. 7 e 8 ad art. 55 LDIP; sentenza 2C_720/2011 citata consid. 4.1). In questa seconda ipotesi, l'art. 55 cpv. 2 LDIP presume infatti che i coniugi vogliano mantenere, anche dopo il cambiamento di domicilio, il diritto che era applicabile al momento della stipulazione della convenzione matrimoniale (v. DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6a ed. 2022, n. 9 ad art. 55 LDIP; BUCHER, op. cit., n. 7 ad art. 55 LDIP). Nella presente fattispecie, dagli accertamenti di fatto svolti dal Tribunale d'appello (che la ricorrente non è riuscita a invalidare; v. supra consid. 3.4.1 in fine) emerge che al momento della dichiarazione del 18 ottobre 1999 gli sposi, di nazionalità italiana, avevano la loro residenza abituale in Italia, per cui - come rettamente osservato dalla Corte cantonale - non si vede quale altro diritto sarebbe stato applicabile se non quello italiano. È quindi a ragione che il Tribunale d'appello ha concluso che le parti erano ancora sottoposte al regime della separazione dei beni degli art.”
Selon la doctrine italienne, la déclaration faite devant l'officier d'état civil en vertu de l'art. 162 al. 2 c.c. est considérée comme une convention bilatérale et, dans la doctrine, qualifiée de 'Convenzione matrimoniale'. En conséquenÎ, le Tribunal fédéral a constaté dans l'arrêt cité qu'une telle déclaration peut, formellement, être regardée comme une convention matrimoniale au sens de l'art. 56 LDIP.
“La ricorrente sostiene insomma che la dichiarazione resa dai coniugi davanti all'ufficiale di stato civile non soddisferebbe le esigenze dell'art. 53 cpv. 1 LDIP, ma non contesta che si tratti di una dichiarazione giusta l'art. 162 comma 2 del codice civile italiano. Secondo la dottrina italiana, la dichiarazione di adozione della separazione dei beni giusta l'art. 162 comma 2 del codice civile italiano ha natura bilaterale e riveste valore di convenzione matrimoniale (v. ALBERTO GILETTA, in Il nuovo diritto di famiglia, vol. II, 2008, pag. 317; ANELLI/SESTA, in Trattato di diritto di famiglia, Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, 2002, pag. 479; GALASSO/TAMBURELLO, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Regime patrimoniale della famiglia, vol. I, 1999, pag. 62). Conforme al diritto italiano - ossia, quantomeno, al diritto del luogo di stipulazione - la dichiarazione delle parti del 18 ottobre 1999 è pertanto formalmente valida quale convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP. Ora, se i coniugi sono legati da una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 56 LDIP, il trasferimento del loro domicilio non influisce sul diritto applicabile e ciò non soltanto nel caso in cui essi abbiano operato una scelta del diritto applicabile conformemente agli art. 52 e 53 LDIP (v. art. 53 cpv. 3 LDIP), ma pure nel caso in cui, come preteso in concreto dalla ricorrente, non l'abbiano effettuata (v. art. 55 cpv. 2 LDIP; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 2 ad art. 56 LDIP; v. anche MAURICE COURVOISIER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4a ed. 2021, n. 7 e 8 ad art. 55 LDIP; sentenza 2C_720/2011 citata consid. 4.1). In questa seconda ipotesi, l'art. 55 cpv. 2 LDIP presume infatti che i coniugi vogliano mantenere, anche dopo il cambiamento di domicilio, il diritto che era applicabile al momento della stipulazione della convenzione matrimoniale (v. DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, 6a ed.”
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