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Art. 60a

291LDIPFederal Act1 janv. 1989Source originale

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et qu’aucun d’eux n’est suisse, les tribunaux suisses du lieu de célébration du mariage sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée devant le tribunal du domicile de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

1 commentary

N1.CompétenÎ judiciaire liée au lieu de célébration du mariage et prévoyanÎ

Citation : LDIP art. 60a n. 1 Si les époux ne sont ni domiciliés en Suisse ni citoyens suisses, le for du lieu de célébration du mariage en Suisse peut s'appliquer depuis le 1er juillet 2022. En pratique, toutefois, pour les créances liées à la prévoyanÎ professionnelle, le for du siège de l'institution de prévoyanÎ concernée peut constituer une alternative pertinente.

Alla luce di quanto precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, “sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60 LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – “sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60a LDIP).                                            In concreto nessuno dei coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a __________. Non rimane quindi che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede dell’istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1bis in fine LDIP). E nel caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora, potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.
Alla luce di quanto precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, “sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60 LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – “sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60a LDIP).                                            In concreto nessuno dei coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a __________. Non rimane quindi che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede dell’istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1bis in fine LDIP). E nel caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora, potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.
Alla luce di quanto precede i coniugi divorziati all'estero devono così, per ottenere il conguaglio di pretese di previdenza professionale nei confronti di casse pensioni svizzere, promuovere un'azione intesa alla completazione della sentenza straniera di divorzio. A tal fine essi devono rivolgersi al giudice del domicilio svizzero del convenuto o al domicilio svizzero dell’attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno o è cittadino svizzero (art. 59 LDIP). Se nessuno dei due è domiciliato in Svizzera, ma uno di loro è cittadino svizzero, è possibile adire il giudice del luogo di origine, “sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60 LDIP). Se i coniugi non sono né domiciliati in Svizzera né sono cittadini svizzeri, è lecito far capo, dal 1° luglio 2022, al giudice del luogo di celebrazione del matrimonio in Svizzera, sempreché – una volta ancora – “sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere” (art. 60a LDIP).                                            In concreto nessuno dei coniugi è cittadino svizzero, nessuno di loro è domiciliato in Svizzera e il matrimonio è stato celebrato il 29 giugno 2002 a __________. Non rimane quindi che promuovere azione di completazione davanti al giudice svizzero della sede dell’istituto di previdenza (art. 64 cpv. 1bis in fine LDIP). E nel caso specifico la sede dell'istituto di previdenza, di cui tutto si ignora, potrebbe anche essere fuori del Cantone Ticino.

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