Foreign judgments on avoidance claims or otherwise relating to acts prejudicial to creditors, which are closely connected with a bankruptcy decree recognised in Switzerland, shall be recognised in accordance with Articles 25–27 if they were rendered or are recognised in the state of origin of the bankruptcy decree and the defendant was not domiciled in Switzerland.
4 commentaries
Die Neuregelung zielt darauf ab, Blockadesituationen wie unter dem bisherigen Recht zu vermeiden, indem sie die grenzüberschreitende Koordination revokatorischer Entscheidungen fördert. Dadurch wird insbesondere die Handlungsfähigkeit gewahrt, wenn ein im Ausland gelegenes Vermögen durch ein anfechtbares Geschäft an einen in der Schweiz domicilierten Dritten übertragen wurde.
“La nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile in ragione del domicilio svizzero del convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso: Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria, v. sopra consid. 5.1).”
“La nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile in ragione del domicilio svizzero del convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso: Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria, v. sopra consid. 5.1).”
Art. 174c IPRG zielt darauf ab, Blockadesituationen im grenzüberschreitenden Bereich zu vermeiden. Nach der zitierten Rechtsprechung ermöglicht die neue Regelung, dass weder das Anerkennungs- noch das Geltendmachungsinstrument ausländischer oder schweizerischer Anfechtungsansprüche ins Leere laufen, wenn andernfalls wegen des Wohnsitzes des Beklagten in der Schweiz oder des Verbleibs des bestrittenen Vermögens im Ausland keine Durchsetzung möglich wäre. Aus diesem Grund wurde auf eine Einschränkung der schweizerischen Anfechtungsbefugnis auf sekundäre Aktiven verzichtet.
“La nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile in ragione del domicilio svizzero del convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso: Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria, v. sopra consid. 5.1).”
Die Geltendmachung der Anerkennung kann dem Verwalter der inländischen Konkursmasse vorbehalten sein. Es ist daher zu prüfen, ob der ausländische Verwalter über die erforderliche Prozessführungsbefugnis verfügt; eine Ausnahme besteht nur, wenn das zuständige Gericht im Anerkennungsstaat auf das ancillare Verfahren verzichtet hat.
“La cour cantonale a relevé que, selon la première juge, en raison de la liquidation judiciaire (faillite) de B.________ ordonnée le 23 avril 2007, la cause était régie par les art. 166 à 175 LDIP, à l'exclusion de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 1 al. 2 let. b CL; RS 0.275.12). Relevant que le jugement étranger du 23 mai 2011 avait été prononcé sur la base de l'art. L.631-1 ( recte : L.632-1 selon sa décision) du Code de commerce français, la première juge avait estimé qu'il trouvait son fondement dans le droit de la faillite et qu'il était ainsi une décision étroitement liée à une décision de faillite au sens de l'art. 174c LDIP. Elle avait ainsi retenu que le droit de demander la reconnaissance de la décision et de procéder, en cas d'une telle reconnaissance, au recouvrement de la créance qui en découlait appartenait à l'administrateur de la faillite ancillaire et non à l'administrateur de la faillite étrangère, à moins qu'une renonciation à la procédure de faillite ancillaire ait été prononcée par le tribunal ayant reconnu la décision de faillite étrangère. Or, la poursuivante n'avait ni allégué, ni établi que la décision du 23 avril 2007 relative à la liquidation judiciaire de B.________ avait été reconnue en Suisse et qu'une renonciation à la procédure de faillite ancillaire avait été ordonnée. La première juge avait donc considéré que A.________, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de B.________, n'avait pas la "qualité pour agir", raison pour laquelle elle avait rejeté la requête. La cour cantonale a souligné que le Tribunal fédéral avait considéré qu'il lui incombait d'examiner (d'office) si l'administrateur de la faillite étrangère était à même d'intenter un procès pour le compte de la société étrangère faillie, vérifiant ainsi la capacité de procéder de celui-ci, même si ce point n'était pas discuté par les parties (arrêt 4A_34/2021 du 18 mars 2022 consid.”
Art. 174c LDIP verfolgt die internationale Koordination revokatorischer und deliktischer Forderungen und bezweckt, Verfahrensblockaden zu vermeiden. Die Regelung setzt daher auf eine Lösung, die nicht auf im Ausland verbliebene Vermögenswerte beschränkt werden soll. Zugleich macht die Quelle deutlich, dass Art. 174c nicht anwendbar ist, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz (Domicil) in der Schweiz hat.
“La nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile in ragione del domicilio svizzero del convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso: Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria, v. sopra consid. 5.1).”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.