Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
della legge;
di un contratto;
di una comunità di rischi liberamente accettata; o
della creazione di un rischio.
Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
Il giudice può attenuare la pena.
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