Chiunque, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o della direzione di una società le cui azioni sono quotate in borsa, corrisponde o percepisce una retribuzione vietata secondo gli articoli 735c numeri 1, 5 e 6 del Codice delle obbligazioni (CO)1, se del caso in combinato disposto con l’articolo 735d numero 1 CO, è punito con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria.
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione di una società le cui azioni sono quotate in borsa:
2 delega in tutto o in parte la gestione a una persona giuridica, in violazione dell’articolo 716b capoverso 2 primo periodo CO;
istituisce una rappresentanza da parte di un organo della società o da parte di un depositario (art. 689b cpv. 2 CO);
impedisce:
1. che lo statuto preveda le disposizioni di cui all’articolo 626 capoverso 2 numeri 1 e 2 CO,
2. all’assemblea generale di eleggere annualmente e individualmente i membri e il presidente del consiglio d’amministrazione, i membri del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente (art. 698 cpv. 2 n. 2 e cpv. 3 n. 1–3 CO),
3. all’assemblea generale di votare sulle retribuzioni che il consiglio d’amministrazione ha stabilito per sé, per la direzione e per il consiglio consultivo (art. 698 cpv. 3 n. 4 CO),
4. agli azionisti o al loro rappresentante di esercitare i loro diritti per via elettronica (art. 689c cpv. 6 CO).
Non è punibile secondo i capoversi 1 o 2 chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alle predette disposizioni e se ne accolli il rischio.
Per calcolare la pena pecuniaria, il giudice non è vincolato all’importo massimo dell’aliquota giornaliera (art. 34 cpv. 2 primo periodo); la pena pecuniaria non deve tuttavia eccedere sei volte la retribuzione annuale pattuita al momento dell’atto con la società interessata.