Chiunque nell’esercizio di un’attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario fa compiere o subire ad una persona un atto sessuale ingannandola circa il carattere dell’atto o sfruttandone l’errore relativo al carattere dell’atto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.