chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso,
chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali,
chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1 2. La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.2
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