I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale.
Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell’articolo 296 e a richiesta di un organo dell’istituzione internazionale nei casi previsti nell’articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda.
Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l’azione penale si prescrive in due anni.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986;FF 2002 2416,1513). ↩
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