per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,
per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,
per evadere violentemente,
sono puniti con una pena detentiva da un mese a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.1 2. I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.2
Nuovo testo del quinto comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
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