Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 19811sull’assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d’INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.
Lo scambio d’informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all’identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi è retto dalla LPD2.3
L’Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d’INTERPOL in materia di protezione dei dati.
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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