I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
donne;
detenuti di determinate classi d’età;
detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua.
I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l’esecuzione delle misure.
Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale.
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