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Art. 99
Art. 98
Art. 100
Art. 99
311.0
CP
Federal Act
1 gen 1942
Fonte originale
La pena si prescrive:
in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.
Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:
durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
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