- Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
- cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale umanitario, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
- stupra una persona protetta dal diritto internazionale umanitario ai sensi dell’articolo 190 capoverso 2 o 3, le impone un atto di coazione sessuale ai sensi dell’articolo 189 capoverso 2 o 3 di gravità analoga, le fa compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga, la costringe a prostituirsi o la sottopone a sterilizzazione forzata, oppure, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione;
- sottopone una persona protetta dal diritto internazionale umanitario a un trattamento gravemente umiliante o degradante,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.1
2. ** In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3. Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.