Chiunque commette un atto diretto
a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione1o d’un Cantone2,
ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell’impossibilità di esercitare i loro poteri,
a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno3.
RS 101 ↩
RS 131.211 , 131.212 , 131.213 , 131.214 , 131.215 , 131.216.1 , 131.212.2 , 131.217 , 131.218 , 131.219 , 131.221 , 131.222.1 , 131.222.2 , 131.225 , 131.227 , 131.227 , 131.228 , 131.229 , 131.231 , 131.232 , 131.233 , 131.234 , 131.235 ↩
Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
0 commentaries