a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Confederazione,
a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confederazione,
è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2. Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.1
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.