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Commenti: Art. 107 | Omnilex
Law
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Art. 107
Art. 106
Art. 108
Art. 107
312.0
CPP
Federal Act
1 gen 2011
Fonte originale
Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
esaminare gli atti;
partecipare agli atti procedurali;
far capo a un patrocinatore;
esprimersi sulla causa e sulla procedura;
presentare istanze probatorie.
Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.
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CPP · Codice di diritto processuale penale svizzero
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