Ad istanza dell’imputato, l’accusatore privato, purché non sia vittima ai sensi dell’articolo 116, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:
non ha domicilio o sede in Svizzera;
risulta insolvibile, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento nei suoi confronti, se è in corso una procedura concordataria o se vi sono attestati di carenza di beni;
per altri motivi vi è da temere che le pretese dell’imputato siano seriamente compromesse o vanificate.
Chi dirige il procedimento in giudizio decide sull’istanza.1Stabilisce l’entità della garanzia fissando un termine per prestarla.
La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera.
Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468;FF 2019 5523). ↩
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