Se necessario ai fini di una perizia medica, il pubblico ministero e il giudice possono far ricoverare l’imputato in un ospedale.
Se l’imputato non si trova già in carcerazione preventiva, il pubblico ministero propone il ricovero al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi decide in procedura scritta.1
Se durante la procedura in giudizio risulta necessario un ricovero per perizia, il giudice investito della causa decide in procedura scritta.2
La degenza in ospedale è computata nella pena.
Per altro, il ricovero per perizia è retto per analogia dalle disposizioni concernenti la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza.
Footnotes
Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468;FF 2019 5523). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468;FF 2019 5523). ↩
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