L’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice.
Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena:
i loro presupposti non sono più adempiuti;
la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure
misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.
La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.
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