Il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione.
Sono misure sostitutive segnatamente:
il versamento di una cauzione;
il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione;
l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato;
l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico;
l’obbligo di svolgere un lavoro regolare;
l’obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo;
il divieto di avere contatti con determinate persone.
Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare.
L’adozione e l’impugnazione di misure sostitutive sono rette per analogia dalle norme sulla carcerazione preventiva e sulla carcerazione di sicurezza.
Se nuove circostanze lo esigono oppure se l’imputato non ottempera agli obblighi impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.