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Commenti: Art. 242 | Omnilex
Law
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Art. 242
Art. 241
Art. 243
Art. 242
312.0
CPP
Federal Act
1 gen 2011
Fonte originale
Le autorità o persone incaricate dell’esecuzione adottano le misure di sicurezza atte a conseguire lo scopo del provvedimento.
Esse possono vietare a talune persone di allontanarsi durante la perquisizione o l’ispezione.
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CPP · Codice di diritto processuale penale svizzero
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