L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza può essere disposto soltanto nei confronti dell’imputato.
Spazi o veicoli di terzi possono essere sorvegliati soltanto se sulla base di determinati fatti si debba presumere che l’imputato si trovi in tali spazi o utilizzi tali veicoli.
L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non può essere disposto per:
rilevare a scopo probatorio eventi ai quali l’imputato partecipa durante la privazione della libertà;
sorvegliare spazi o veicoli di terzi appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170–173.
Per altro, l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza è retto dagli articoli 269–279.
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