Se acconsente alla richiesta, il giudice dei provvedimenti coercitivi impartisce per scritto alla banca o all’istituto analogo istruzioni concernenti:
le informazioni e i documenti da fornire;
i provvedimenti da prendere per la tutela del segreto.
La banca e l’istituto analogo non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che dovessero comportare elementi a loro carico tali da:
poterli rendere penalmente responsabili; oppure
poterli rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.
Le persone aventi diritto di disporre del conto sono successivamente informate della sorveglianza conformemente all’articolo 279 capoversi 1 e 2.
Le persone il cui traffico bancario è stato sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.
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