da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
dispone provvedimenti coercitivi;
è stato informato dalla polizia ai sensi dell’articolo 307 capoverso 1.
Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
Il pubblico ministero apre l’istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l’imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l’istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d’accusa.
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