Il pubblico ministero dispone l’abbandono totale o parziale del procedimento se:
non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa;
non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
cause esimenti impediscono di promuovere l’accusa;
non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere;
una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all’azione penale o alla punizione.
A titolo eccezionale, il pubblico ministero può pure abbandonare il procedimento se:
l’interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull’interesse dello Stato al perseguimento penale; e
la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
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