Le confische indipendenti (art. 376–378) sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.
Se gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare si trovano in più Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l’autorità competente è quella del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca.
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