Se la prestazione di una cauzione preventiva secondo l’articolo 66 CP1non può essere ordinata nell’ambito del procedimento penale contro l’imputato, è avviata una procedura indipendente.
La prestazione di una cauzione preventiva non è ordinata qualora l’imputato sia incarcerato per pericolo di recidiva o di messa in atto della minaccia proferita.
L’istanza di apertura di una procedura indipendente va presentata al pubblico ministero del luogo in cui la minaccia è stata proferita o in cui è stata espressa l’intenzione di recidiva.