L’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:
l’accusatore privato vince la causa; o
l’imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l’articolo 426 capoverso 2.
L’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza.
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