Se l’interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, si applicano le seguenti deroghe alle regole generali (art. 78):
- il verbale può essere redatto dopo l’interrogatorio, sulla base delle registrazioni; deve tuttavia essere redatto di norma entro sette giorni dall’interrogatorio;
- l’autorità interrogante può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all’interrogato e a farglielo firmare e vistare;
- la registrazione dell’interrogatorio è immediatamente acquisita agli atti.