Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:
motiva oralmente la sentenza; e
1 non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP2, un trattamento secondo l’articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni.
Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:
una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;
una parte interpone ricorso.
Se solo l’accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all’accusatore privato e le pretese civili dello stesso.
Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468;FF 2019 5523). ↩