L’impiego degli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva è ammesso soltanto se:
il suono e l’immagine pervengono simultaneamente a tutti i partecipanti all’atto processuale;
gli esami testimoniali, l’interrogatorio e le deposizioni delle parti e l’audizione di altre persone sono registrati, fermo restando che negli altri casi l’udienza può eccezionalmente essere registrata su richiesta o d’ufficio in quanto non serva esclusivamente a esporre liberamente l’oggetto litigioso o a tentare un’intesa tra le parti; e
sono garantite la protezione e la sicurezza dei dati.
Con il consenso dei diretti interessati, si può eccezionalmente rinunciare alla trasmissione dell’immagine se un’urgenza particolare o altre circostanze speciali del caso specifico lo esigono.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati.
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