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Art. 55
Art. 54
Art. 56
Art. 55
272
CPC
Federal Act
1 gen 2011
Fonte originale
Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova.
Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove d’ufficio.
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CPC · Codice di diritto processuale civile svizzero
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