Una parte può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo all’attività del proprio servizio giuridico interno se:
è iscritta quale ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero;
il servizio giuridico è diretto da una persona titolare di una patente cantonale di avvocato o che soddisfa nel proprio Stato di provenienza i requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’avvocatura; e
l’attività in questione, qualora fosse svolta da un avvocato, sarebbe considerata come specifica dell’esercizio della sua professione.
Un terzo può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo alla propria attività in seno al servizio giuridico interno di un’impresa alle condizioni di cui al capoverso 1.
Le parti e i terzi possono impugnare le decisioni sul rifiuto di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 mediante reclamo.
Le spese per le controversie concernenti il diritto di rifiutarsi di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 sono addossate alla parte o al terzo che si prevale di tale diritto.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.