Il giudice può procedere a un esame testimoniale mediante videoconferenza o altri strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva se preponderanti interessi pubblici o privati, segnatamente la sicurezza del testimone, non vi si oppongono; il giudice e gli altri partecipanti al procedimento possono sia essere fisicamente presenti alla relativa udienza sia collegarsi singolarmente anch’essi mediante tali strumenti elettronici di trasmissione.