Se durante un’udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici, alla verbalizzazione si applicano le seguenti deroghe:
- il verbale può essere redatto successivamente, in base alle registrazioni;
- il giudice unico, il collegio giudicante o il membro dello stesso che procede all’esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare;
- le registrazioni sono acquisite agli atti.