Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF1può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.2
La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa procedura è stata da lei promossa.
La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi.
Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601;FF 2009 1435). ↩
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