Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti. L’accordo soggiace alla forma richiesta per il patto d’arbitrato.1
Salvo diversa pattuizione delle parti, se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, su richiesta di una parte questi può essere destituito dall’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.2
All’impugnazione di una tale decisione si applica l’articolo 369 capoverso 5.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491;FF 2020 2407). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179;FF 2018 6019). ↩
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