Konflikte zwischen der Staatsanwaltschaft des Bundes und kantonalen Strafbehörden entscheidet das Bundesstrafgericht.
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Vorübergehende Unterbringung in Jugendabteilung erlaubt, wenn bis Platz in therapeutischer Einrichtung gefunden wird.
“2; vgl. auch Botschaft Strafgesetzbuch, Militärstrafgesetz und Jugendstrafgesetz, in BBl 1999 S. 1979, 2236; Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte [EGMR] Reist gegen die Schweiz vom 27. Oktober 2020, [Nr. 39246/15], § 83 ff.). Das Bundesgericht hat sich auch verschiedentlich zum vorläufigen Vollzug einer (vorsorglichen) Unterbringung in der Jugendabteilung eines Gefängnisses geäussert. In einem Urteil aus dem Jahre 2011 hat das Bundesgericht hierzu festgehalten, für eine möglichst baldige Umplatzierung des vorläufig in der Jugendabteilung eines Gefängnisses untergebrachten Beschwerdeführers in Nachachtung des Verhältnismässigkeitsgebots spreche zunächst, dass (auch stationäre) vorsorgliche Unterbringungen in der Regel (und soweit möglich) in einer spezialisierten erzieherisch-therapeutischen Massnahmeneinrichtung für Jugendliche erfolgen sollten. Jugendgefängnisse dienten (vor dem gerichtlichen Entscheid) primär dem Vollzug von Untersuchungs- und Sicherheitshaft (vgl. Art. 28 JStPO). In diesem Zusammenhang sei auch den grundrechtlichen Garantien des jugendprozessualen Freiheitsentzugs sinngemäss Rechnung zu tragen (vgl. Art. 27 Abs. 1 und 3 JStPO; Art. 31 Abs. 4 und Art. 32 Abs. 1 BV). Als vorübergehende Notlösung bis zum Freiwerden eines besser geeigneten Platzes erscheine die provisorische und zeitlich beschränkte Unterbringung in einem Jugendgefängnis jedoch nicht bundesrechtswidrig. Ein völliger Ausschluss einer entsprechenden befristeten Übergangslösung erschiene (gerade in schwierigen Fällen) jedenfalls wenig sachgerecht und widerspräche dem Sinn und Zweck von Art. 15 Abs. 2 JStG. Das Bundesgericht erwog im vorgenannten Fall habe es der Beschwerdeführer angesichts seines jahrelangen aggressiven und unkooperativen Verhaltens zunächst selbst mitzuverantworten, dass es in seinem Fall für die Jugendanwaltschaft sehr schwierig geworden sei, eine geeignete therapeutische Massnahmeneinrichtung zu finden. Das Bundesgericht hielt in Abwägung sämtlicher Gesichtspunkte den provisorischen Vollzug der vorsorglichen stationären Unterbringung in der Jugendabteilung eines Gefängnisses (bis zum Auffinden einer geeigneteren Einrichtung) zwar noch für bundesrechtskonform.”
Die Praxis lässt auch zu, dass Privatparteien trotz Einigkeit der Bundes- und kantonalen Behörden die gerichtliche Überprüfung durch das Bundesstrafgericht verlangen können.
“BG.2024.16 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.16 Beschluss vom 4. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Miriam Forni, Gerichtsschreiber Stefan Graf Parteien A., vertreten durch die Rechtsanwältinnen Myriam Fehr-Alaoui und Anne Valérie Julen Berthod sowie Rechtsanwalt Juerg Bloch, Beschwerdeführer gegen 1. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft, 2. Ministero pubblico della Confederazione, Beschwerdegegner Gegenstand Sachliche Zuständigkeit (Art. 28 StPO)”
“Art. 22–28 StPO befassen sich mit der Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Kantonen. Gemäss Art. 28 StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1 StBOG entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts entsprechende Konflikte zwischen der Staatsanwaltschaft des Bundes und kantonalen Strafbehörden. Trotz des diesbezüglich nicht aussagekräftigen Gesetzeswortlauts gesteht die Praxis im Falle der Einigkeit zwischen Staatsanwaltschaft des Bundes und kantonalen Strafbehörden auch privaten Parteien die Möglichkeit zu, diesbezüglich eine gerichtliche Prüfung zu erwirken (Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2012.36 vom 7. Dezember 2012 E. 1.1 m.w.H.). Das Verfahren richtet sich nach Art. 39–42 i.V.m. Art. 393 ff. StPO (vgl. hierzu u.a. die Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BB.2016.327 vom 5. Oktober 2016 m.w.H.; BG.2013.13 vom 25. September 2013 E. 1.1 f.; Baumgartner, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, S. 549).”
Bei interkantonalen Gerichtsstands- oder Forumskonflikten werden die Regeln der Bundesrechtsprechung bzw. die interkantonalen Regeln (analog nach Art. 379 ff. StPO) angewandt, wobei das Verfahren sinngemäss einem formellen Schriftenwechsel zwischen den Beteiligten folgt.
“Con scritto del 20 dicembre 2024, il MPC, non ritenendo adempiute le condizioni dell'art. 24 CPP, ha rifiutato l'assunzione del procedimento (v. atto 291 incarto MP-TI). C. Mediante istanza di fissazione del foro del 24 dicembre 2024, il MP-TI chiede a questa Corte di accertare la competenza della giurisdizione federale per quanto riguarda i fatti di cui all'incarto INC.2024.7745 (v. act. 1). D. Con risposta del 17 gennaio 2025, trasmessa per conoscenza al MP-TI (v. act. 5), il MPC ha chiesto di dichiarare il Canton Ticino competente per istruire il procedimento in questione (v. act. 4). Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto. Diritto: 1. 1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (Kipfer/Lukács, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (Kipfer/Lukács, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; Bouverat, Commentario romando, 2a ediz.”
“BG.2024.74 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell'incarto: BG.2024.74 Decisione del 24 gennaio 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti Ministero pubblico del Cantone Ticino, Richiedente contro Ministero pubblico della Confederazione, Opponente Oggetto Competenza ratione materiae (art. 28 CPP) Fatti: A. Il 20 novembre 2024, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una domanda di assunzione del procedimento INC.2024.7745 avviato contro A., B., C., D., E., F., G. e H., per titolo di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), accettazione indebita di averi dal pubblico (art. 46 LBCR), inganno nei confronti dell'Autorità (art. 118 LStrl) e infrazione alla legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (art. 48 LCMP). Nella sua domanda, l'autorità inquirente ticinese ha dichiarato che “dall'inchiesta penale e dagli accertamenti disposti dall'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, è emerso che I. (in correità con terze persone) ha proposto attraverso la società J. GmbH e K. AG riconducibili a C. a circa 1'000 persone degli investimenti (fittizi) nell'oro. In realtà, l'oro non sarebbe mai stato acquistato e il denaro raccolto veniva utilizzato per rimborsare i vecchi clienti, per le spese societarie e per garantire l'alto tenore di vita dell'imputato.”
Das Bundesstrafgericht entscheidet über Kompetenz- und Zuständigkeitskonflikte zwischen Bund und Kantonen, namentlich auch bei bundes- und kantonsrechtlich überlappenden Wirtschaftsdelikten und grenzüberschreitenden/weitreichenden Finanzermittlungen.
“BG.2024.16 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.16 Beschluss vom 4. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Miriam Forni, Gerichtsschreiber Stefan Graf Parteien A., vertreten durch die Rechtsanwältinnen Myriam Fehr-Alaoui und Anne Valérie Julen Berthod sowie Rechtsanwalt Juerg Bloch, Beschwerdeführer gegen 1. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft, 2. Ministero pubblico della Confederazione, Beschwerdegegner Gegenstand Sachliche Zuständigkeit (Art. 28 StPO)”
“Con scritto del 20 dicembre 2024, il MPC, non ritenendo adempiute le condizioni dell'art. 24 CPP, ha rifiutato l'assunzione del procedimento (v. atto 291 incarto MP-TI). C. Mediante istanza di fissazione del foro del 24 dicembre 2024, il MP-TI chiede a questa Corte di accertare la competenza della giurisdizione federale per quanto riguarda i fatti di cui all'incarto INC.2024.7745 (v. act. 1). D. Con risposta del 17 gennaio 2025, trasmessa per conoscenza al MP-TI (v. act. 5), il MPC ha chiesto di dichiarare il Canton Ticino competente per istruire il procedimento in questione (v. act. 4). Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto. Diritto: 1. 1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (Kipfer/Lukács, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (Kipfer/Lukács, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; Bouverat, Commentario romando, 2a ediz.”
“BG.2024.74 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell'incarto: BG.2024.74 Decisione del 24 gennaio 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti Ministero pubblico del Cantone Ticino, Richiedente contro Ministero pubblico della Confederazione, Opponente Oggetto Competenza ratione materiae (art. 28 CPP) Fatti: A. Il 20 novembre 2024, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una domanda di assunzione del procedimento INC.2024.7745 avviato contro A., B., C., D., E., F., G. e H., per titolo di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), accettazione indebita di averi dal pubblico (art. 46 LBCR), inganno nei confronti dell'Autorità (art. 118 LStrl) e infrazione alla legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (art. 48 LCMP). Nella sua domanda, l'autorità inquirente ticinese ha dichiarato che “dall'inchiesta penale e dagli accertamenti disposti dall'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, è emerso che I. (in correità con terze persone) ha proposto attraverso la società J. GmbH e K. AG riconducibili a C. a circa 1'000 persone degli investimenti (fittizi) nell'oro. In realtà, l'oro non sarebbe mai stato acquistato e il denaro raccolto veniva utilizzato per rimborsare i vecchi clienti, per le spese societarie e per garantire l'alto tenore di vita dell'imputato.”
“In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (Kipfer/Lukács, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (Kipfer/Lukács, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; Bouverat, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 28 CPP; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, 2010, n. 3 ad art. 28 CPP). 1.2 Le autorità legittimate ad agire nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo le pertinenti norme in ambito di organizzazione giudiziaria (v. art. 14 cpv. 2 CPP; Schweri/Bänziger, op. cit., n. 564; Galliani/Marcellini, op. cit., n. 5 ad art. 40 CPP). Visto l'art. 67 cpv. 6 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL TI 177.100), il procuratore pubblico titolare del procedimento è abilitato ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Il pregresso scambio di scritti è inoltre avvenuto con un membro del MPC abilitato a prendere posizione in questioni di competenza ratione materiae (v. art. 5 cpv. 2 regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione [RS 173.712.22] richiamato l'art. 39 cpv. 2 CPP). Inoltrata il 24 dicembre 2024, ossia entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC, avvenuto in data 20 dicembre 2024, l'istanza è dunque ricevibile in ordine.”
Die Zuständigkeit bzw. Anrufung des Bundesstrafgerichts bei Kompetenzstreitigkeiten setzt grundsätzlich einen vorgängigen schriftlichen Austausch/Schriftenwechsel der beteiligten Behörden bzw. ein fristgerechtes schriftliches Stellungnehmen beider Behörden voraus; ohne diesen Schriftwechsel ist das Gesuch/Die Anrufung unzulässig.
“Con scritto del 20 dicembre 2024, il MPC, non ritenendo adempiute le condizioni dell'art. 24 CPP, ha rifiutato l'assunzione del procedimento (v. atto 291 incarto MP-TI). C. Mediante istanza di fissazione del foro del 24 dicembre 2024, il MP-TI chiede a questa Corte di accertare la competenza della giurisdizione federale per quanto riguarda i fatti di cui all'incarto INC.2024.7745 (v. act. 1). D. Con risposta del 17 gennaio 2025, trasmessa per conoscenza al MP-TI (v. act. 5), il MPC ha chiesto di dichiarare il Canton Ticino competente per istruire il procedimento in questione (v. act. 4). Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto. Diritto: 1. 1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (Kipfer/Lukács, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (Kipfer/Lukács, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; Bouverat, Commentario romando, 2a ediz.”
“BG.2024.74 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell'incarto: BG.2024.74 Decisione del 24 gennaio 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti Ministero pubblico del Cantone Ticino, Richiedente contro Ministero pubblico della Confederazione, Opponente Oggetto Competenza ratione materiae (art. 28 CPP) Fatti: A. Il 20 novembre 2024, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una domanda di assunzione del procedimento INC.2024.7745 avviato contro A., B., C., D., E., F., G. e H., per titolo di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), accettazione indebita di averi dal pubblico (art. 46 LBCR), inganno nei confronti dell'Autorità (art. 118 LStrl) e infrazione alla legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (art. 48 LCMP). Nella sua domanda, l'autorità inquirente ticinese ha dichiarato che “dall'inchiesta penale e dagli accertamenti disposti dall'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, è emerso che I. (in correità con terze persone) ha proposto attraverso la società J. GmbH e K. AG riconducibili a C. a circa 1'000 persone degli investimenti (fittizi) nell'oro. In realtà, l'oro non sarebbe mai stato acquistato e il denaro raccolto veniva utilizzato per rimborsare i vecchi clienti, per le spese societarie e per garantire l'alto tenore di vita dell'imputato.”
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